Art. 717 – Codice di procedura civile – Nomina del tutore e del curatore provvisorio
[Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d'ufficio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 1719/1962
Il tutore provvisorio nominato all'interdicendo nelle more del giudizio di interdizione, rimane in carica — senza che occorra alcuna conferma — anche dopo la definizione del giudizio, sino a quando il giudice tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore.