Art. 718 – Codice di procedura civile – Legittimazione all’impugnazione

[La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21718/2005

Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione, salvo le deroghe previste dalla legge. In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spese conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio,la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.

Cass. civ. n. 2692/1974

Le sentenze in materia di interdizione o di inabilitazione possono essere impugnate da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio. A maggior ragione, quindi, la sentenza può essere impugnata da una delle persone legittimate a chiedere l'interdizione o l'inabilitazione, ai sensi dell'art. 417 c.c., la quale sia intervenuta nel relativo giudizio. La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell'interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all'altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall'art. 44 c.c.

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