Art. 720 – Codice di procedura civile – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
[Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 17003/2007
Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.
Cass. civ. n. 636/1965
La pronuncia di revoca dell'interdizione è basata sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione e del venir meno, dopo che la stessa è divenuta definitiva, della causa che l'aveva determinata.