Art. 720 – Codice di procedura civile – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
[Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Cass. civ. n. 451/2024
L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.
Cass. civ. n. 17003/2007
Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.
Cass. civ. n. 636/1965
La pronuncia di revoca dell'interdizione è basata sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione e del venir meno, dopo che la stessa è divenuta definitiva, della causa che l'aveva determinata.