Art. 719 – Codice di procedura civile – Termine per l’impugnazione

[Il termine per l'impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [285, 286, 326].

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[717], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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