Art. 719 – Codice di procedura civile – Termine per l’impugnazione
[Il termine per l'impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [285, 286, 326].
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[717], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 17670/2024
In tema di mandato di arresto europeo, avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 45697/2023
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.
Cass. civ. n. 21013/2013
Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.
Cass. civ. n. 11305/1994
L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni legislative, deve essere proposta, non già con ricorso, bensì, secondo il principio generale stabilito dall'art. 342 c.p.c., con citazione da notificare alle persone indicate dall'art. 719 c.p.c. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale.
Cass. civ. n. 5884/1982
Nel procedimento di interdizione, la morte dell'interdicendo, nelle more del giudizio di cassazione, determina non soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche l'estinzione dell'intero procedimento, con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado. All'uopo è ammissibile ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il deposito del certificato anagrafico attestante qual decesso.
Cass. civ. n. 789/1976
Nel procedimento di interdizione od inabilitazione, la mancata notificazione del ricorso per cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell'interdicendo o dell'inabilitando non è causa d'inammissibilità del ricorso medesimo. In detti procedimenti, infatti, l'interdicendo o l'inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 719 secondo comma c.p.c., non si pone in relazione ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis, la cui mancanza non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa e sulla validità del procedimento.