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Articolo 728 Codice di procedura civile — Comparizione

Articolo 728 Codice di procedura civile — Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [ 71, 158 ].

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 759/1969

Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l’impugnabilità del provvedimento stesso con l’appello e con il ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 1996/1961

In forza della dichiarazione di morte presunta, la libera disponibilità del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dall’art. 50 c.c., senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell’assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi.

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