Art. 730 – Codice di procedura civile – Esecuzione
[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente [c.c. 63].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25488/2024
In tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.
Cass. civ. n. 49799/2023
La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal codice penale ex art. 731 cod. proc. pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento, può essere utilizzata, come documento, per la deliberazione, risultando la sua acquisizione legittima, perché non avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 191, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34607/2023
653 CASELLARIO GIUDIZIALE - 006 ISCRIZIONI La sentenza straniera, riconosciuta ex art. 12 cod. pen. onde stabilire la recidiva o un altro effetto penale, non può essere intesa come provvedimento non esecutivo ai fini della richiesta di cancellazione dal certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sull'assunto che non sia stata considerata in un determinato procedimento penale nazionale, posto che il riconoscimento presuppone la mera possibilità di produzione degli effetti penali e non la loro attualità. (Vedi: n. 3715 del 1984,