Art. 63 – Codice civile – Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [730 c.p.c.], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [50 e ss. c.c.] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [66].

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [505, 73].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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