Art. 60 – Codice di procedura civile – Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28; c.c. 2043]:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [328c.p.] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14478/2024

La S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).

Cass. civ. n. 24203/2018

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell'art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest'ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all'ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell'atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.

Cass. civ. n. 3030/1992

Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.

Cass. civ. n. 1242/1978

Ai sensi dell'art. 19, primo comma, L. 25 giugno 1943, n. 540, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, costituisce un obbligo dello stesso cancelliere, il quale nel caso di omissione è esposto a pene pecuniarie ed anche a responsabilità nei confronti delle parti interessate, talché è irrilevante che la parte abbia o non abbia chiesto la trascrizione di poi disposta con la sentenza.

Cass. civ. n. 3775/1974

La negligenza dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto d'impugnazione non può evitare la decadenza dall'impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Cass. civ. n. 2773/1969

L'ufficiale giudiziario è legato alla parte privata da un rapporto di carattere pubblicistico, che importa un'autonomia funzionale. Pertanto, è responsabile in proprio, se, nell'esecuzione di una misura cautelare, assoggetti a vincolo beni eccedenti la necessità di cautela. Tale responsabilità non può essere estesa alla parte privata, se questa non abbia, direttamente o a mezzo del suo procuratore, partecipato all'illecito.

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