Art. 748 – Codice di procedura civile – Forma della vendita

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733].

Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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