Art. 747 – Codice di procedura civile – Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L'autorizzazione a vendere beni ereditari [c.c. 460 2, 499, 531, 694, 703 4, 719] si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456].

Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [c.c. 344].

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario [c.c. 649 ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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