Art. 778 – Codice di procedura civile – Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione .
Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditariocalcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione [163] da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5073/2023
In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).
Cass. civ. n. 14821/2012
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita.
Cass. civ. n. 4972/2012
In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi, l'art. 504 c.c. prescrive l'unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.
In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, poiché il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall'art. 501 c.c. dev'essere proposto, a norma dell'art. 778, terzo comma, c.p.c., con citazione, dando luogo così a un ordinario giudizio contenzioso, ne deriva che l'appello deve proporsi nella medesima forma.