Art. 15 – Codice di procedura civile – Cause relative a beni immobili

Il valore delle cause relative a beni immobili [812 c.c.] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà [832 c.c.]; per cento per le cause relative all'usufrutto [978 c.c.], all'uso [1021 c.c.], all'abitazione [1022 c.c.], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [959 c.c.]; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù [1027 c.c.].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [950 c.c.] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [9 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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