Art. 795 – Codice di procedura civile – Espropriazione
Se è fatta istanza di espropriazione [c.c. 2891, 2898], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 19305/2013
In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitività, derivandone l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.