Art. 796 – Codice di procedura civile – Giudice competente

[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione [163] davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia [797] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte di appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario [70 ss.]].]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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