Art. 823 – Codice di procedura civile – Deliberazione e requisiti del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Esso deve contenere:

1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione di tutti gli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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