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Articolo 165 Codice di procedura civile — Costituzione dell’attore

Articolo 165 Codice di procedura civile — Costituzione dell’attore

L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [ 82, 86, 317, 417, 442 c.p.c. ], depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione [ 71, 74 disp. att. ] . Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13775/2017

La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un’invalida notificazione dell’atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all’art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e l’attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.

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Cass. civ. n. 12391/2013

La disciplina risultante dall’art. 165 cod. proc. civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ.), nel richiedere alla parte attrice – a mezzo del proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge – il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell’esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l’attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza essa – mirando a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all’instaurazione del rapporto processuale – non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto dell’Unione europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di libera circolazione delle persone, secondo cui l’osservanza della normativa processuale interna non restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri.

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Cass. civ. n. 8003/2012

Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d’altro canto, rilevare, sia che l’art. 165 secondo comma c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l’eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l’iscrizione è prevista dall’art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890.

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Cass. civ. n. 2744/2008

A norma dell’art. 165 c.p.c., l’attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all’atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest’ultima non sia in originale; secondo l’art. 156 c.p.c., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l’art. 125, secondo comma, c.p.c. richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all’iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale.

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Cass. civ. n. 13163/2007

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 – volta a rendere ancora più celere l’esercizio del diritto del contraddittorio – il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore (art. 165, primo comma, c.p.c.) decorre dalla prima notifica dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma(secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l’avvenuta costituzione – esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. c.p.c.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore – e dall’altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine.

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Cass. civ. n. 15777/2004

La costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anziché — come previsto dall’art. 165 c.p.c. — l’originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.

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Cass. civ. n. 12858/1999

Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l’esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.

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Cass. civ. n. 10693/1997

La ritualità e la tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa e che soddisfi l’esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili.

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Cass. civ. n. 3383/1995

La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d’iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello jus postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell’atto al procuratore patrocinante.

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Cass. civ. n. 9524/1987

In caso di riassunzione del processo la parte che si è assunto tale onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocatio in ius, si trovava l’attore o l’appellante; cosicché, se il processo sia stato riassunto dal convenuto o dall’appellato, i termini rispettivi da osservare per la costituzione delle parti si presentano invertiti e l’attore o l’appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. (termine richiamato nell’invito a costituirsi di cui al n. 5 dell’art. 125 disp. att. c.p.c.) e non in quello previsto dall’art. 165 c.p.c.

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Cass. civ. n. 3355/1987

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari, secondo quanto stabiliscono gli artt. 165 e 166 c.p.c. rispettivamente per l’attore e per il convenuto, quando l’opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore, qualora, invece, si avvalga della facoltà, in base all’ultimo comma dell’art. 645 c.p.c., di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall’art. 165 c.p.c.

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Cass. civ. n. 1760/1987

A norma dell’art. 307, secondo comma, c.p.c. — applicabile anche in appello in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 347 — il processo riassunto si estingue «se nessuna delle parti siasi costituita», tale espressione, però, non va intesa nel senso che, per impedire l’estinzione, basta comunque costituirsi, anche senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., occorrendo, invece, che almeno una delle parti osservi il termine assegnatole con riferimento alla (fissata) udienza di comparizione.

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Cass. civ. n. 921/1969

La costituzione in giudizio dell’attore ha luogo con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione della causa a ruolo, dell’atto di citazione e del mandato.

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