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Articolo 176 Codice di procedura civile — Forma dei provvedimenti

Articolo 176 Codice di procedura civile — Forma dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis).

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8002/2009

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c., dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti.

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Cass. civ. n. 440/2009

Al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 76, secondo comma, c.p.c., per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. (Nella fattispecie, i difensori del ricorrente avevano dedotto che il provvedimento d’integrazione del contraddittorio, disposto dalla Corte, non era stato formulato in udienza, alla loro presenza, e conseguentemente sarebbe dovuto essere loro comunicato, ma la Corte, sulla base delle risultanze del verbale dell’udienza predetta, aveva dichiarato l’inammissibilità delle istanze di rimessione in termini, già respinte dal Presidente, con ordinanza emessa in camera di consiglio).

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Cass. civ. n. 10539/2007

In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell’art. 176 le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d’appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell’ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti. (Nella specie, relativa a un caso in cui la lettura aveva avuto luogo alle ore 22,50 rinviando per l’espletamento delle prove ammesse ad alcuni mesi di distanza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la causa dopo la declaratoria di decadenza dalla prova per mancata presentazione della parte e dei testi all’udienza fissata).

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Cass. civ. n. 15863/2000

Il principio di cui al secondo comma dell’art. 176 c.p.c. — secondo il quale l’onere delle parti di essere presenti all’udienza comporta che i provvedimenti pronunciati all’udienza stessa si presumano conosciuti anche dalle parti non presenti — trova applicazione, atteso il richiamo di cui all’art. 487, secondo comma c.p.c., anche nel processo esecutivo, sicché il termine per le opposizioni contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione emesse in udienza decorre dalla pronuncia dell’ordinanza stessa.

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Cass. civ. n. 9059/1995

La regola della conoscenza o conoscibilità delle ordinanze, posta dal secondo comma dell’art. 176 c.p.c., è legata, al pari dei relativi effetti, non solo alla forma del provvedimento, ma anche al suo contenuto (essa infatti, non può mai pregiudicare la decisione della causa e, salvo eccezioni, può essere sempre modificata o revocata dal giudice che l’ha emessa) ed è destinata ad operare all’interno del singolo grado del processo. Pertanto, la menzionata regola è inidonea ad essere applicata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.), che presuppone l’esaurimento della fase processuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di diritto enunciato nella massima, decidendo sul ricorso per, cassazione ex art. 111 Cost. avverso un’ordinanza avente il contenuto sostanziale di sentenza, ha affermato l’inapplicabilità del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per non essere stata notificata al ricorrente l’impugnata ordinanza).

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Cass. civ. n. 6162/1984

La comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti il contenuto del provvedimento e la data della nuova udienza fissata, sicché la sua omissione determina nullità di questo provvedimento per difetto di requisiti formali indispensabili al conseguimento di detto scopo nonché nullità degli atti successivi e della sentenza. Tale nullità si converte in motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., e, non rientrando fra i casi, tassativamente indicati dall’art. 354 c.p.c., di rimessione della causa al giudice di primo grado, il suo rilievo comporta che il giudice dell’appello per giudicare del merito della causa possa disporre non solo la rinnovazione degli atti eventualmente compiuti in assenza delle parti cui si riferisce il difetto di comunicazione, ma anche che sia a queste consentito l’esercizio di tutti quei diritti o poteri processuali che nella pregressa fase del giudizio era stato reso impossibile da tale difetto.

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Cass. civ. n. 1256/1951

Il difetto di motivazione dell’ordinanza istruttoria, ancorché riguardante un requisito formale non prescritto espressamente, a pena di nullità, ma tuttavia ritenuto normalmente indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto, non è rilevabile nel caso in cui lo scopo sia stato pienamente raggiunto nei riguardi dell’utile espletamento del mezzo istruttorio.

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