Art. 180 – Codice di procedura civile – Forma di trattazione
La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 24527/2024
In tema di concordato preventivo, l'art. 180, quarto comma, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria, ha natura di norma eccezionale e, stante la sua conseguente stretta interpretazione, non si applica a ragioni di credito diverse da quelle propriamente spettanti ai predetti enti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che la disciplina del cram down giudiziale si applichi agli oneri di riscossione - c.d. "aggio"-, poiché essi riguardano il rapporto tra l'ente impositore e l'ente strumentale alla riscossione e non il contribuente).
Cass. civ. n. 21050/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 18826/2024
In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 16932/2024
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.
Cass. civ. n. 16514/2024
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,
Cass. civ. n. 15675/2024
L'opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione istruttoria da disporsi ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla quale sia seguita, in assenza della predetta rinnovazione, una sentenza di appello sfavorevole all'imputato non costituisce concausa della nullità per violazione del citato art. 603, comma 3-bis, in quanto l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la condotta dolosa o colposa induca in errore il giudice sul fatto e non sul diritto.
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 14028/2024
In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 6187/2024
In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest'ultimo non abbia versato l'ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell'imposta e della sanzione.
Cass. civ. n. 3313/2024
In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.
Cass. civ. n. 1624/2024
In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privilegiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alle modifiche ex d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 bis del medesimo TUF.
Cass. civ. n. 1615/2024
In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.
Cass. civ. n. 1033/2024
L'istituto del c.d. cram down fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, cit.), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3,), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.
Cass. civ. n. 50092/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiari la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49964/2023
Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48275/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47308/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 45287/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
Cass. civ. n. 42342/2023
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37981/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 34598/2023
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Cass. civ. n. 32910/2023
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.
Cass. civ. n. 27880/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 26222/2023
La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).
Cass. civ. n. 20035/2023
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 15657/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 15230/2023
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 12681/2023
In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.
Cass. civ. n. 3844/2023
Al personale civile del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, non va corrisposta, in aggiunta all'assegno di sede, l'indennità integrativa speciale e ciò in quanto a detti dipendenti, per effetto del rinvio contenuto, dapprima, nell'art. 4 della l. n. 838 del 1973 e, poi, nell'art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, si applica l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come autenticamente interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif, dalla l. n. 148 del 2011.
Cass. civ. n. 2332/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18274/2020
In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2018).
Cass. civ. n. 6009/2020
Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2018).
Cass. civ. n. 11744/2018
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d'ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo).
Cass. civ. n. 20147/2013
Non essendo la prescrizione rilevabile di ufficio, la relativa eccezione deve essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006 ed applicabile "ratione temporis". (Cassa con rinvio, App. Salerno, 30/11/2006).
Cass. civ. n. 12242/2011
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile. Peraltro, il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione al convenuto del termine di venti giorni di cui al secondo comma dell'art. 180 cod. proc. civ. risulta sanato qualora tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, così da restare escluso che le eccezioni ivi previste possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o, addirittura, in una udienza a questa successiva, dovendo esse invece essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. e quella di trattazione di cui all'art. 183 del medesimo codice. (Rigetta, App. Napoli, 05/09/2005).
Cass. civ. n. 3905/2011
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 c.p.c., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.
Cass. civ. n. 15690/2010
Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, c.p.c. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, c.c., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c..
Cass. civ. n. 12832/2009
A differenza del difetto di legittimazione passiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte; ne consegue che, nel giudizio di risarcimento dei danni, l'eccezione relativa alla titolarità del diritto di comproprietà del bene danneggiato deve essere sollevata - nella vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, "ratione temporis" applicabile - nel termine assegnato dal giudice per la proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la menzionata eccezione, sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e poi ribadita in appello).
Cass. civ. n. 7556/2009
Il giudice può rimettere la causa in decisione, quando non ritenga necessaria l'assunzione di mezzi di prova (art. 187, primo comma, cod. proc. civ.), non soltanto alla prima udienza di trattazione (art. 183 cod. proc. civ.), ma anche, come risulta dall'articolo 80-bis disp. att. cod. proc. civ., all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 cod. proc. civ. - nella formulazione precedente le modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 -, non configurandosi in tal caso una lesione del diritto di difesa, soprattutto se la parte convenuta (come nella specie) abbia rinunciato ad avvalersi del termine di cui al secondo comma del medesimo art. 180 cod. proc. civ.. (Rigetta, Trib. Castrovillari, 23/02/2005).
Cass. civ. n. 23051/2007
In tema di separazione tra i coniugi, l'atto di costituzione davanti al giudice istruttore segna il momento in cui si verificano le preclusioni e le decadenze previste a carico del convenuto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.; ne consegue la legittimità della valutazione complessiva degli atti acquisiti al procedimento fino a quel momento, al fine di interpretare e qualificare la domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di un coniuge volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, pur non formulata espressamente nella memoria di costituzione in fase presidenziale, ma comunque desumibile dal contenuto sostanziale della pretesa e dalle precisazioni formulate in corso di giudizio fino al limite indicato).
Cass. civ. n. 7653/2007
I procedimenti di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio sono contenziosi anche nella fase iniziale e conseguentemente l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avente il solo scopo di dare corso al tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissare l'udienza dinanzi al giudice nominato per il prosieguo del giudizio, non è assimilabile all'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c. Ne consegue che, riguardo ai termini per la costituzione del coniuge convenuto e a quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e degli artt. 166, 167 c.p.c., deve intendersi esclusivamente quella che si svolge avanti al giudice nominato all'esito della fase presidenziale, fermo restando la ritualità della domanda riconvenzionale relativa all'assegno divorzile già proposta con la comparsa di risposta dinanzi al Presidente del tribunale.
Cass. civ. n. 4448/2007
In tema di udienza di prima comparizione, la mancata concessione da parte del giudice dei termini di cui agli articoli 180, 183 e 184 cod. proc. civ. (secondo la formulazione successiva alle norme modificative del d.l. 18 ottobre 1995 n.432 conv. nella legge 20 dicembre 1995 n.534, e prima delle modifiche apportate dalla legge 14 maggio 2005 n.80, oltre che dalla legge 28 dicembre 2005 n.263), non comporta né la nullità della sentenza di primo grado né la regressione della causa ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. civ., stante la tassatività delle ipotesi da quest'ultimo previste che non ricomprendono quella della asserita violazione delle suddette disposizioni del codice di procedura civile. Ne consegue che, essendo le norme che regolano la sequenza delle udienze di cui agli articoli 180 e 183 cod. proc. civ. poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed avendo natura inderogabile, qualora il giudice di appello ravvisi un vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione al convenuto del termine di cui all'articolo 180 cod. proc. civ., è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive ed istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Rigetta, App. Torino, 20 Dicembre 2002).
Cass. civ. n. 15514/2006
Il regime delle preclusioni introdotto nel processo ordinario di cognizione dalla L. 26.11.1990, n. 353 è rivolto a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo. La decadenza per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c., per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, pertanto, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.
Cass. civ. n. 8938/2006
Le norme con le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534, modificando gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. (nel testo risultante prima delle ulteriori modifiche apportate con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, oltre che dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), ha previsto che il giudice istruttore fissi, d'ufficio o su richiesta delle parti, termini per l'esercizio di determinate attività difensive sono solo tendenzialmente inderogabili, sicché il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione del termine risulta sanato in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione, quanto al termine previsto dal secondo comma dell'art. 180, ovvero tra la prima udienza di trattazione e la successiva, con riguardo al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 183, siano trascorsi, rispettivamente, almeno i venti o i trenta giorni previsti, così da restare escluso che l'attività difensiva per la quale il termine è stato stabilito possa essere svolta oltre l'intervallo tra l'una e l'altra udienza. (Rigetta, App. Milano, 12 Aprile 2002).
Cass. civ. n. 2625/2006
In tema di separazione tra coniugi, alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.: sicchè, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale.
Cass. civ. n. 22900/2005
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura inderogabile, onde, all'esito della udienza di prima comparizione, il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione, come vuole la lettera dell'art. 180, che prevede "in ogni caso" la fissazione di tale udienza. Peraltro, qualora il giudice d'appello ravvisi un vizio del procedimento consistente nell'omessa assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 180 cod. proc. civ., non vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Nella specie la Suprema Corte, confermando la sentenza d'appello, ha respinto la relativa doglianza, rilevando che il ricorrente si era limitato a riproporre l'istanza di ammissione della prova per testi, già esaminata e respinta dal giudice di primo grado, senza nulla dedurre in ordine alla mancata possibilità di ampliare il "thema decidendum").
Cass. civ. n. 11318/2005
Le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 (di conversione del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile, onde, all'esito della udienza di prima comparizione, il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine perentorio (non inferiore a venti giorni prima di tale udienza) per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (tra cui rientra, "ex" art. 2938 c.c., quella di prescrizione), salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto. Peraltro, il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione a quest'ultimo dell'indicato termine, di cui al secondo comma dell'art. 180 c.p.c., risulta sanato in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o, addirittura, in una udienza a questa successiva, dovendo esse invece essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione, "ex" art. 180 c.p.c., e quella di trattazione, "ex" art. 183 c.p.c..
Cass. civ. n. 3586/2005
Tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la memoria di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, non può essere ricompresa l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 28 c.p.c., posto che l'art. 38 c.p.c., secondo comma - nel prevedere che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta (ossia nella prima difesa), ancorché la costituzione in giudizio sia avvenuta tardivamente, e nel precludere, con l'espressa sanzione di decadenza ivi contenuta, ogni successiva attività processuale diretta a porre in discussione la competenza stessa - si pone come norma speciale, tale da limitare l'ambito applicativo del citato art. 180 c.p.c., secondo comma, con riferimento alla specifica eccezione di incompetenza territoriale derogabile, la quale, pertanto, non può essere inclusa, in ragione della decadenza già verificatasi, tra quelle proponibili nel termine concesso ai sensi di detta ultima disposizione. (Nella specie, il convenuto, inizialmente contumace, aveva eccepito l'incompetenza per territorio non con la comparsa di risposta depositata al momento della costituzione in giudizio, ma con la successiva memoria depositata nel termine concesso dal Giudice istruttore al fine di ovviare alla mancata concessione di termini in sede di udienza di prima comparizione).
Cass. civ. n. 20592/2004
Le norme con le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli articoli 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti e hanno natura tendenzialmente inderogabile; tuttavia le parti possono rinunziare ad avvalersi del rinvio dall'udienza di prima comparizione a quella di trattazione senza che il giudice sia tenuto, comunque, a fissare l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., atteso che lo sdoppiamento non è riconducibile a ragioni di ordine pubblico del procedimento. Peraltro qualora il giudice d'appello ravvisi il vizio del procedimento consistente nell'omessa assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 180 cod. proc. civ., non vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ., il giudice medesimo è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Nella specie la Suprema Corte ha respinto la relativa doglianza rilevando: a) che era stato l'attore, ricorrente per cassazione, in sede di udienza di prima comparizione a sollecitare l'immediata decisione della causa sul presupposto che la domanda fosse documentalmente provata, rinunziando in tal modo ad avvalersi della possibilità di rinviare la causa per eventuali richieste istruttorie; b) che in sede di gravame non aveva proposto alcuna istanza di rimessione in termini nè dedotto alcuna prova).
Cass. civ. n. 16993/2004
Le norme che disciplinano la sequenza procedimentale risultante dal combinato disposto degli artt. 180 - 183 c.p.c. hanno natura essenzialmente inderogabile, essendo poste a tutela del diritto delle parti, sicché, all'esito della prima udienza di comparizione, il giudice deve fissare, d'ufficio, l'udienza di trattazione, con assegnazione di un termine al convenuto per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, sempre che non vi sia accordo in senso contrario delle parti, e sempre che il convenuto non abbia espressamente rinunziato alla concessione del detto termine. Posto, peraltro, che la scansione procedimentale "de qua" non è riconducibile a ragioni di ordine pubblico, ma è piuttosto volta ad assicurare alle parti l'esercizio del diritto di difesa in un contesto di "parità delle armi", l'inderogabilità del regime delle preclusioni che ne risulta va applicato esclusivamente con riferimento a quelle già verificatesi - per le quali non è neanche logicamente possibile configurare deroghe o sanatorie, - mentre, per quelle non ancora verificatesi, ben può l'accordo delle parti - o la rinuncia a facoltà processuale da parte di una di esse consentire la disposizione dello schema delineato dal legislatore, predicativo di una inderogabilità soltanto tendenziale della sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 - 183 c.p.c.. A tanto consegue che, dopo l'udienza di prima comparizione, deve ritenersi legittima, da parte del giudice istruttore, la immediata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (omessa la fissazione e celebrazione di quella intermedia di trattazione), ove manchi (come nella specie) qualsivoglia richiesta di assegnazione del termine di cui all'art. 180 c.p.c., ed in assenza, altresì, di richieste istruttorie nelle successive udienze di rinvio del procedimento, dovute esclusivamente alla pendenza di trattative di bonario componimento.
Cass. civ. n. 12389/2004
Nel processo civile riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modificazioni, è da escludere l'applicabilità in appello della nuova disciplina sullo sdoppiamento della prima udienza dettata dall'art. 180 c.p.c., secondo comma, per il giudizio di primo grado in funzione dell'esigenza di rendere graduale il calare delle preclusioni, sicché il giudice d'appello può provvedere già in prima udienza, esauriti gli incombenti preliminari ad attività di trattazione e, qualora ritenga la causa matura per la decisione, può invitare le parti a precisare le conclusioni senza che sia necessaria la fissazione di una nuova udienza. Una tale lettura del sistema riceve ulteriori ragioni di conferma dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., segnatamente nella prospettiva del principio della ragionevole durata, nella cui ottica può ritenersi ancor più accentuato il potere del giudice di concludere celermente le fasi prodromiche del processo, quando non sussista in concreto alcun ragionevole motivo per protrarre ulteriormente il giudizio finale.
Cass. civ. n. 12314/2004
Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni; tuttavia, quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, del pari introdotto dal D.L. n. 238 del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione, deve fissare d'ufficio l'udienza di trattazione ed assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di quest'ultima udienza per proporre le eccezioni in questione, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto, laddove, nel caso in cui quest'ultimo sia contumace, la cadenza delle udienze, con fissazione del termine, è indefettibile, potendo tuttavia la nullità connessa alla mancanza di tale fissazione venire sanata in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge), così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva.
Cass. civ. n. 6756/2004
Come l'attore può, ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 c.p.c., proporre - senza incorrere in preclusioni - domande ed eccezioni nuove solamente in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto prospettanti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, deve ritenersi che, secondo un'interpretazione in armonia con i precetti costituzionali e con il rispetto del principio fondamentale del contraddittorio, sia analogamente ammissibile la formulazione di nuove eccezioni da una delle parti sollevate, pur se scaduto il termine di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, in conseguenza della produzione documentale effettuata dalla controparte, all'esito della quale rimanga introdotta una situazione diversa rispetto a quella emergente dagli originari scritti difensivi della medesima.
Cass. civ. n. 1177/2002
Tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la memoria di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c., non può essere ricompresa l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 28 c.p.c., posto che tale eccezione, in ragione della espressa e specifica previsione dettata dall'art. 38, comma 2, c.p.c., deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di riposta nel rispetto dei termini previsti per il deposito di tale atto dall'art. 166 dello stesso codice.