Art. 181 – Codice di procedura civile – Mancata comparizione delle parti

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 25372/2025

Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

Cass. civ. n. 11443/2025

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Cass. civ. n. 14810/2024

La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.

Cass. civ. n. 4004/2024

In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.

Cass. civ. n. 32827/2023

Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita.

Cass. civ. n. 19601/2023

In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.

Cass. civ. n. 13927/2019

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d'impugnazione. Ne consegue che all'inerzia reiterata delle parti conseguono gli effetti previsti dalle norme processuali applicabili, risultando del tutto infondata la tesi secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che sia stato promosso, deve comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente.

Cass. civ. n. 1525/2019

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha natura ordinatoria il decreto con il quale la corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, rimedio invece ammissibile avverso il diniego di fissazione della nuova udienza richiesta in fase di riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017).

Cass. civ. n. 21586/2018

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile. (Nella specie è stata cassata la pronuncia d'appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto ritenendo non decisorio il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, assunto in prima udienza in assenza della comparizione delle parti, ed aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per mancanza di difese di merito, essendo, al contrario, applicabile, come conseguenza dell'estinzione, l'art. 354, secondo comma c.p.c.).

Cass. civ. n. 27915/2018

In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA).

Cass. civ. n. 3626/2014

Le disposizioni degli artt. 181 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito).

Cass. civ. n. 27129/2009

Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il riportato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l'inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo).

Cass. civ. n. 740/2005

Qualora l'attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nè alla prima udienza nè a quella di rinvio, l'art. 181, secondo comma, c.p.c. attribuisce al convenuto la facoltà di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui. In quest'ultimo caso il giudice è tenuto ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare estinto il processo; ma, nel silenzio della norma, non anche a pronunziare sulle spese di lite, potendo il giudice al riguardo provvedere, in base al principio della soccombenza virtuale, solamente qualora il convenuto viceversa chieda che si proceda in assenza dell'attore. Ne consegue che è nulla, in quanto contraria ai principi informatori della materia e priva di ogni ragionevolezza, la sentenza del giudice di pace contemplante, in difetto della suindicata richiesta da parte del convenuto, anche la liquidazione di tali spese.

Cass. civ. n. 10397/1991

La circostanza che, mancata la comparizione di entrambe le parti all'udienza, il giudice, anziché applicare gli artt. 181 e 309 c.p.c., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza non lede, in sé, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, cui una norma ricolleghi determinati effetti: ciò che non si verifica nel caso suddetto, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non è un effetto legale della mancata comparizione, ma soltanto dell'applicazione dell'art. 181, primo comma, c.p.c., preordinata a rendere avvertite le parti delle conseguenze che derivano dalla loro mancata ulteriore comparizione. Pertanto, quando l'udienza non è fissata, sia pure per errore, in base all'applicazione della testè citata norma, non opera il dovere dell'ufficio a dare ed il diritto delle parti a ricevere la comunicazione dell'udienza stessa e vale la regola generale per cui i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza (art. 180, primo comma, c.p.c.) si ritengono conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 176 secondo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 232/1984

L'istituto della cancellazione dal ruolo della causa, per inattività delle parti non trova applicazione nel giudizio di cassazione, soggetto ad impulso d'ufficio.

Cass. civ. n. 5918/1980

L'irrevocabilità e la non impugnabilità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d'udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).

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