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Articolo 179 Codice di procedura civile — Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Articolo 179 Codice di procedura civile — Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Se la legge non dispone altrimenti [ 54, 67, 220 c.p.c. ] le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza [ 134, 176 c.p.c. ] del giudice istruttore.

L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo [ 177 n. 3 c.p.c. ] con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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