Art. 183 bis – Codice di procedura civile – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281 duodecies.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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