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Articolo 194 Codice di procedura civile — Attività del consulente

Articolo 194 Codice di procedura civile — Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [ 90, 91, 92 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15774/2018

Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l’onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza tecnica volta ad accertare se, nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il c.t.u. non potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti).

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Cass. civ. n. 11752/2018

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio.

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Cass. civ. n. 26893/2017

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, o quando emerga l’indispensabilità dell’accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio ma non può ricercare “aliunde” ciò che costituisce materia rimessa all’onere di allegazione e prova delle parti stesse. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rientrante nel potere d’indagine del consulente tecnico d’ufficio l’acquisizione di una circolare della casa produttrice di una macchina escavatrice, dovendone l’ausiliare verificare il funzionamento).

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Cass. civ. n. 23493/2017

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.

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Cass. civ. n. 17339/2017

Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.

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Cass. civ. n. 10599/2014

Ai fini dell’ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali.

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Cass. civ. n. 4792/2013

In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l’innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova.

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Cass. civ. n. 2251/2013

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.

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Cass. civ. n. 1744/2013

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente.

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Cass. civ. n. 24996/2010

L’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l’ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970.

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Cass. civ. n. 16471/2009

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto “esterno” svolta successivamente dal giudice.

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Cass. civ. n. 6155/2009

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l’ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interramento).

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Cass. civ. n. 24323/2007

Il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell’art. 194 c.p.c. — che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi — circostanze di fatto relative alla controversia e all’oggetto dell’incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate dall’indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali.

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Cass. civ. n. 13428/2007

Rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. (Fattispecie relativa a controversia instaurata prima dell’entrata in vigore della riforma processuale di cui alla legge n. 353 del 1990).

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Cass. civ. n. 8227/2006

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90, primo comma, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

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Cass. civ. n. 7243/2006

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità.

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Cass. civ. n. 15411/2004

Il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l’informazione assunta dal c.t.u. dalla parte, dalla quale risultava che quest’ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata ed asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro).

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Cass. civ. n. 13015/2004

Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purchè si tratti di fatti cosiddetto accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., per avere dovuto frattanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dello sgravio, non incorre in violazione dell’art. 112 e dell’art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verificazione del maggior danno, per il venir meno dell’esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l’esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta per accertare l’esposizione dell’attore nei confronti delle banche, dell’avvenuto accredito di una somma da parte dell’istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un’eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra un’eccezione in senso lato.

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Cass. civ. n. 4252/2004

In tema di accertamento dell’esistenza del grado invalidante e delle (con) cause di una malattia professionale, il consulente d’ufficio può acquisire, mediante l’anamnesi lavorativa, ai sensi dell’art. 194 c.p.c. (che consente richiesta di chiarimenti alle parti o informazioni da terzi, circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente aquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice.

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Cass. civ. n. 6195/2003

Allo scopo di accertare l’esistenza, il grado invalidante, la causa e le eventuali concause di una malattia professionale, il c.t.u. può acquisire, ai sensi dell’art. 194 c.p.c. — che consente di richiedere chiarimenti alle parti ed informazioni ai terzi — circostanze di fatto relative alle cause, professionali e non, della malattia denunciata, le quali, ove non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori, validamente acquisiti al processo, che possono essere posti a base della decisione del giudice unitamente ai fatti principali.

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Cass. civ. n. 12231/2002

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

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Cass. civ. n. 5422/2002

In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica — ivi ricompresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente — hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate.

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Cass. civ. n. 6502/2001

Il consulente d’ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell’art. 194, primo comma, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l’inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.

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Cass. civ. n. 5775/2001

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente ha l’obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l’omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse la nullità della notifica in un caso in cui, disposta CTU ematologica per l’accertamento della paternità naturale e ritualmente comunicato non solo l’inizio delle operazioni ma anche le sedute successive, il ricorrente lamentava di non essere stato informato preventivamente dagli istituti e laboratori scelti dal consulente per gli esami immuno-ematologici e biologici, del che non aveva mai fatto richiesta).

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Cass. civ. n. 12785/2000

La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 c.p.c.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90, primo comma, disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica — rilevante ove tempestivamente eccepita —, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali.

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Cass. civ. n. 5345/1998

Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito fondata sulla relazione del consulente d’ufficio che, incaricato di accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, aveva proceduto autonomamente ad accertare le mansioni espletate dal lavoratore medesimo).

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Cass. civ. n. 3340/1997

La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell’art. 157 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata. E, se non può escludersi che possa realizzarsi acquiescenza nei confronti della suddetta nullità, anche in forma di dichiarazioni e comportamenti anteriori al deposito della consulenza, occorre, comunque, che sia le une che gli altri si rendano riferibili al procuratore a lite, il quale ha la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo (posto che non si tratta, in alcun modo, neppure in tesi, di un fenomeno di rinuncia alla pretesa sostanziale), ed assumano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità.

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Cass. civ. n. 986/1996

Ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90 primo comma att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l’obbligo di avvertire nuovamente le parti e l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza (peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

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Cass. civ. n. 11133/1995

La consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, né di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l’ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell’art. 194 c.p.c. che vieta di chiedere chiarimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi e di esaminare documenti e registri non prodotti in causa senza l’autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola.

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Cass. civ. n. 10971/1994

Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio, ma l’omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. Tale nullità ha carattere relativo e, pertanto, è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio.

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Cass. civ. n. 7036/1994

Nelle controversie in tema d’invalidità pensionabile, l’obbligo del consulente tecnico di ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli (art. 193 c.p.c.) implica, in particolare, quello di visitare fuori del proprio studio l’assicurato, qualora questi comprovi, anche mediante l’invio di certificazione medica, l’assoluta impossibilità di recarsi presso l’ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali. La consulenza che si pronunci in ordine all’invalidità dell’assicurato in mancanza di visita di quest’ultimo, e sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l’impossibilità del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, è inficiata da nullità, con conseguente nullità della sentenza che accolga le conclusioni di tale consulenza; ma il vizio non è deducibile in cassazione ove la nullità della consulenza (esperita nel giudizio di primo grado) non sia stata dall’assicurato dedotta nei primi atti difensivi, o quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, e non abbia costituito oggetto di motivo di appello.

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Cass. civ. n. 1459/1994

A differenza dell’ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell’inizio delle operazioni peritali, che incide sull’esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.

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Cass. civ. n. 343/1994

Una consulenza tecnica di ufficio nulla per violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita né in giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario.

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Cass. civ. n. 8206/1993

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all’interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l’esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell’inadempimento di una di esse.

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Cass. civ. n. 4821/1993

Le eventuali irritualità nell’espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto esse abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, il quale, in particolare non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dovere compiere o per ogni scritto difensionale a questi diretto e relativamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomentazioni che il consulente stesso abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione.

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Cass. civ. n. 3647/1989

Nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare alle parti, nelle forme e nei modi all’uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione.

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Cass. civ. n. 8256/1987

La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell’onus probandi gravante su di esse, pertanto, mentre è consentito all’ausiliare, nei limiti del principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza l’espressa autorizzazione del giudice, spetta però a quest’ultimo, quale peritus peritorum, di valutare, con prudente apprezzamento, se l’iniziativa sia stata utilmente condotta.

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Cass. civ. n. 978/1986

In tema di consulenza tecnica, la norma dell’art. 91, disp. att. c.p.c. (comunicazioni ai consulenti di parte) presuppone che il consulente d’ufficio agisca da solo, onde la necessità che il consulente di parte sia tempestivamente avvertito nei modi prescritti delle indagini predisposte, ma se le parti, facultate dal secondo comma dell’art. 194 c.p.c. ad intervenire alle operazioni a mezzo dei propri consulenti tecnici, non chiedono — nell’autorizzare il consulente d’ufficio all’immediato inizio delle indagini — di avvalersi della facoltà di controllo, viene meno il motivo (menomazione delle garanzie della difesa) che potrebbe imporre la rinnovazione della consulenza.
La comunicazione dell’inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d’ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l’indicazione non solo del giorno ma anche degli altri due elementi imposti dall’art. 90 disp. att. c.p.c., e cioè del luogo (città ed, occorrendo, via e numero civico) e dell’ora d’inizio delle operzioni.

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Cass. civ. n. 6099/1985

Lo svolgimento dell’incarico da parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d’ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall’esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U.

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Cass. civ. n. 4908/1985

Il consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e concludenza dell’elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali.

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Cass. civ. n. 6098/1982

Le attività del consulente tecnico d’ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (nella specie, catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali.

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Cass. civ. n. 5908/1981

Il principio secondo cui la nullità della consulenza tecnica derivante dalla mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita sotto pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione trova applicazione anche se il giudice nell’udienza successiva a detto deposito abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilità di esaminare il contenuto della relazione stessa.

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Cass. civ. n. 3553/1980

La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione storica dei fatti, prospettati dalle parti, secondo il prudente criterio valutativo del giudice del merito e senza che costituisca un mezzo sostitutivo dell’onus probandi su di esse incombente. Consegue che è consentito, nei limiti del principio dispositivo, all’ausiliare del giudice di assumere, di sua iniziativa, notizie non rilevabili dagli atti processuali e accertare fatti che siano intimamente collegati con quelli acquisiti attraverso il meccanismo delle prove. Il consulente d’ufficio, pertanto, può svolgere tali indagini anche senza l’espressa autorizzazione del giudice, spettando a quest’ultimo valutare ex post, con prudente apprezzamento, se l’iniziativa sia stata utilmente condotta.

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