Art. 227 – Codice di procedura civile – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 c.p.p..

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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