Art. 227 – Codice di procedura civile – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 c.p.p..
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22515/2024
In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.
Cass. civ. n. 15324/2024
In tema di procedimento disciplinare, l'art. 227 c.c.n.l. del Terziario del 18/07/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare il relativo provvedimento conclusivo entro un termine la cui decorrenza, sebbene collegata alla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue difese, non può essere estesa sino al punto da ricomprendere adempimenti di mera natura formale o amministrativa, come la trasmissione da parte del dipendente dell'indice della documentazione già depositata in sede di audizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la volontà dichiarata del lavoratore di far pervenire detto indice, senza far riserva di produrre documenti o deduzioni difensive ulteriori, non poteva consentire al datore di lavoro di comunicare il provvedimento conclusivo espulsivo dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito dalla norma contrattuale).
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 37618/2023
In tema di diffamazione militare, la diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" dell'applicazione "whatsapp" non configura l'aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità", trattandosi di strumento di comunicazione destinato a un numero ristretto di persone e privo della necessaria diffusività.
Cass. civ. n. 31774/2023
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
Cass. civ. n. 27119/2023
In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione.
Cass. civ. n. 14082/2023
In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).
Cass. civ. n. 12614/2023
In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
Cass. civ. n. 2657/2005
La querela di falso non è proponibile contro una sentenza in relazione alla sua efficacia di titolo, cioè riguardo alla manifestazione di volontà rappresentata nel documento, ma, eventualmente, soltanto contro la sentenza intesa come documento, cioè come entità materiale nella quale la volontà del giudice si manifesta, giacché il documento è suscettibile di falsificazione materiale (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito, investito nella specie di un'opposizione avverso esecuzione iniziata sulla base di titolo esecutivo giudiziale, di fronte alla proposizione di una querela di falso per essere stata la sentenza costituente detto titolo pronunciata sulla base d'asserite prove false e d'asserite false rappresentazioni dei luoghi oggetto di controversie da parte dei giudici, avesse escluso la configurabilità della proposizione di una querela e si fosse astenuto dal dare corso al relativo procedimento).
Cass. civ. n. 1457/1962
L'art. 227 del codice di procedura civile condiziona l'esecutività delle sentenze di appello al loro passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di esse che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente conseguenziali (come, ad esempio, per il risarcimento danni da falso), mentre per ogni altra eventuale pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio non costituisce deroga alla norma generale dell'art. 337 c.p.c., che prevede la esecutività delle sentenze emesse in grado di appello.
Cass. civ. n. 2903/1960
La sospensione della esecutorietà delle sentenze che decidono sulla querela di falso, mira a procrastinare l'esecuzione del capo della sentenza che afferisce al documento e non si estende alla condanna alle spese.
Cass. civ. n. 1631/1951
Nello stesso giudizio in cui si chiede l'accertamento di un fatto illecito (falsità di un atto) può essere chiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, non essendo necessario, per proporre l'istanza di risarcimento, che sia divenuta definitiva la sentenza che accerti l'illecito.
Cass. civ. n. 891/201
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.