Art. 227 – Codice di procedura civile – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 c.p.p..
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
- I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
- La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
- Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
- L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
- La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 2657/2005
La querela di falso non è proponibile contro una sentenza in relazione alla sua efficacia di titolo, cioè riguardo alla manifestazione di volontà rappresentata nel documento, ma, eventualmente, soltanto contro la sentenza intesa come documento, cioè come entità materiale nella quale la volontà del giudice si manifesta, giacché il documento è suscettibile di falsificazione materiale (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito, investito nella specie di un'opposizione avverso esecuzione iniziata sulla base di titolo esecutivo giudiziale, di fronte alla proposizione di una querela di falso per essere stata la sentenza costituente detto titolo pronunciata sulla base d'asserite prove false e d'asserite false rappresentazioni dei luoghi oggetto di controversie da parte dei giudici, avesse escluso la configurabilità della proposizione di una querela e si fosse astenuto dal dare corso al relativo procedimento).
Cass. civ. n. 1457/1962
L'art. 227 del codice di procedura civile condiziona l'esecutività delle sentenze di appello al loro passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di esse che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente conseguenziali (come, ad esempio, per il risarcimento danni da falso), mentre per ogni altra eventuale pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio non costituisce deroga alla norma generale dell'art. 337 c.p.c., che prevede la esecutività delle sentenze emesse in grado di appello.
Cass. civ. n. 2903/1960
La sospensione della esecutorietà delle sentenze che decidono sulla querela di falso, mira a procrastinare l'esecuzione del capo della sentenza che afferisce al documento e non si estende alla condanna alle spese.
Cass. civ. n. 1631/1951
Nello stesso giudizio in cui si chiede l'accertamento di un fatto illecito (falsità di un atto) può essere chiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, non essendo necessario, per proporre l'istanza di risarcimento, che sia divenuta definitiva la sentenza che accerti l'illecito.