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Articolo 258 Codice di procedura civile — Ordinanza d’ispezione

Articolo 258 Codice di procedura civile — Ordinanza d’ispezione

L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione [ 93 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15430/2006

In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l’omessa statuizione in ordine all’istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.

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Cass. civ. n. 3260/1997

L’ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione – in funzione di un’esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità – di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l’ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l’acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell’imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l’esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.

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Cass. civ. n. 1318/1993

Nel caso di ispezione giudiziale compiuta, con la continua assistenza di un consulente tecnico appositamente nominato (art. 259 c.p.c.), si verifica una tale compenetrazione dei due mezzi di istruzione probatoria da rendere inconcepibile l’esistenza di rigorosi sbarramenti tra l’uno e l’altro, per cui se il giudice, a conclusione dell’ispezione — durante la quale, con l’ausilio del consulente e previo suo giuramento, abbia eseguito rilievi tecnici, riscontrato dati fenomenici e compiuto esperimenti — dà incarico al consulente stesso di rielaborare, coordinare e valutare gli elementi già raccolti o anche di procedere, fuori della presenza di esso giudice, ad una più dettagliata osservazione e descrizione dei medesimi, tale ulteriore attività dell’ausiliare, culminante in una relazione scritta, non costituisce «inizio delle operazioni» di accertamento tecnico, essendo il semplice prosieguo delle operazioni già intraprese in precedenza nel pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti.

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Cass. civ. n. 4928/1980

Le informazioni fornite dai testimoni presenti all’ispezione giudiziale costituiscono elementi di prova ai quali il giudice, in sede di decisione sul merito della causa, può attribuire influenza prevalente sulle altre prove raccolte.

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Cass. civ. n. 4804/1978

Il sopralluogo per l’ispezione giudiziale è un atto dell’ufficio, non personale del giudice, che si concretizza in un processo verbale. Ne consegue che l’utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non postula l’identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.

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Cass. civ. n. 460/1963

L’apprezzamento del giudice di merito sulla opportunità o meno di disporre la ispezione dei luoghi è incensurabile in cassazione. Nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali il giudice può non dare ingresso ad ulteriore istruttoria quando, in base agli elementi acquisiti in causa, si sia già formato un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare con il richiesto incombente istruttorio, dandone congrua e coerente motivazione od anche sia desumibile la superfluità dello stesso dagli argomenti adottati e dagli elementi usati e posti a base della sua decisione.

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