Art. 258 – Codice di procedura civile – Ordinanza d’ispezione
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [93 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17604/2023
In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
Cass. civ. n. 8762/2023
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Cass. civ. n. 13431/2007
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 26 Febbraio 2002).
Cass. civ. n. 15430/2006
In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.
Cass. civ. n. 3260/1997
L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.
Cass. civ. n. 1318/1993
Nel caso di ispezione giudiziale compiuta, con la continua assistenza di un consulente tecnico appositamente nominato (art. 259 c.p.c.), si verifica una tale compenetrazione dei due mezzi di istruzione probatoria da rendere inconcepibile l'esistenza di rigorosi sbarramenti tra l'uno e l'altro, per cui se il giudice, a conclusione dell'ispezione — durante la quale, con l'ausilio del consulente e previo suo giuramento, abbia eseguito rilievi tecnici, riscontrato dati fenomenici e compiuto esperimenti — dà incarico al consulente stesso di rielaborare, coordinare e valutare gli elementi già raccolti o anche di procedere, fuori della presenza di esso giudice, ad una più dettagliata osservazione e descrizione dei medesimi, tale ulteriore attività dell'ausiliare, culminante in una relazione scritta, non costituisce «inizio delle operazioni» di accertamento tecnico, essendo il semplice prosieguo delle operazioni già intraprese in precedenza nel pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti.
Cass. civ. n. 4928/1980
Le informazioni fornite dai testimoni presenti all'ispezione giudiziale costituiscono elementi di prova ai quali il giudice, in sede di decisione sul merito della causa, può attribuire influenza prevalente sulle altre prove raccolte.
Cass. civ. n. 4804/1978
Il sopralluogo per l'ispezione giudiziale è un atto dell'ufficio, non personale del giudice, che si concretizza in un processo verbale. Ne consegue che l'utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non postula l'identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.
Cass. civ. n. 460/1963
L'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunità o meno di disporre la ispezione dei luoghi è incensurabile in cassazione. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali il giudice può non dare ingresso ad ulteriore istruttoria quando, in base agli elementi acquisiti in causa, si sia già formato un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare con il richiesto incombente istruttorio, dandone congrua e coerente motivazione od anche sia desumibile la superfluità dello stesso dagli argomenti adottati e dagli elementi usati e posti a base della sua decisione.