Art. 259 – Codice di procedura civile – Modo dell’ispezione

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [61 c.p.c. ss.], anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'articolo 203.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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