Art. 271 – Codice di procedura civile – Costituzione del terzo chiamato

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171 ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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