Art. 284 – Codice di procedura civile – Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

[Se l'esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l'istanza di concessione o di revoca di cui all'articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando ò chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all'articolo 340, se non è stata già fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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