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Articolo 287 Codice di procedura civile — Casi di correzione

Articolo 287 Codice di procedura civile — Casi di correzione

Le sentenze [ contro le quali non sia stato proposto appello ] e le ordinanze non revocabili [ 177 ] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22275/2017

L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento a procedura promossa dal curatore del fallimento di società di persone, la S.C. ha stabilito che, sebbene la dichiarazione di fallimento avesse riguardato anche il socio in proprio, che non risultava però indicato nell’intestazione della sentenza, non sussisteva alcuna situazione di incertezza, né un’ipotesi di violazione del contraddittorio, perché parte sostanziale del giudizio risultava essere il fallimento, che era stato parte del contratto oggetto di controversia).

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