Art. 291 – Codice di procedura civile – Contumacia del convenuto
, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171 bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 512/2025
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Cass. civ. n. 300/2025
In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.
Cass. civ. n. 28059/2024
In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 25230/2024
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Cass. civ. n. 18539/2024
Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cass. civ. n. 9701/2024
Il delitto di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che sanziona chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a dieci chilogrammi convenzionali, recepisce la nozione di chilogrammo convenzionale contenuta nell'art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, corrispondente a: a) duecento sigari; b) quattrocento sigaretti o c) mille sigarette.
Cass. civ. n. 7261/2024
L'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell'appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l'appello incidentale proposto successivamente all'ordine di rinnovo della notificazione).
Cass. civ. n. 4902/2024
Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 340/2024
In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.
Cass. civ. n. 51573/2023
È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
Cass. civ. n. 30969/2023
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Cass. civ. n. 27254/2023
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovarsi degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 15763/2023
In tema di procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in caso di opposizione al decreto di rigetto ex art. 5-ter, l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché, in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termine che, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazione determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..
Cass. civ. n. 14372/2023
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.
Cass. civ. n. 12745/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Cass. civ. n. 9541/2023
In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).
Cass. civ. n. 8835/2023
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 5813/2023
In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.
Cass. civ. n. 5644/2023
L'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in "limine litis", sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice deve declinare la propria competenza e limitarsi ad applicare la misura entro i limiti temporali fissati dall'art. 27 cod. proc. pen., nei casi di urgenza delle esigenze di cautela, qualora l'esclusione del reato o dell'aggravante dipenda dalla radicale assenza di elementi a supporto della loro astratta ricorrenza).
Cass. civ. n. 4021/2023
In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato.
Cass. civ. n. 1489/2023
In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).
Cass. civ. n. 14980/2022
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l'obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal tribunale, a seguito dell'appello avverso l'iniziale provvedimento reiettivo. (Fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l'indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un'autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 605/2022
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA).
Cass. civ. n. 28298/2021
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015).
Cass. civ. n. 4845/2021
In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018).
Cass. civ. n. 4791/2021
Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2018).
Cass. civ. n. 17928/2019
Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.
Cass. civ. n. 7732/2016
In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall'ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un'attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.
Cass. civ. n. 20406/2013
Non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.
Cass. civ. n. 14860/2013
La disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Cass. civ. n. 3704/2012
L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa, come avviene nel caso in cui la parte erroneamente dichiarata contumace abbia sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali siano state prese in esame e disattese dal giudice.
Cass. civ. n. 25238/2010
L'omessa declaratoria di contumacia del convenuto non costituitosi non determina nullità della sentenza, né rappresenta elemento, da solo, sufficiente per dedurne la mancata prova del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera irregolarità sanabile con il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza.
Cass. civ. n. 10609/2010
L'art. 291, comma terzo, c.p.c. prevede che, rimasto inadempiuto l'ordine di rinnovazione della citazione, la causa sia cancellata dal ruolo senza esigere alcuna attività delle parti e che, una volta intervenuta la cancellazione, il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo, c.p.c., di modo che il potere di rilevazione dell'estinzione, di cui al quarto comma dello stesso art. 307, nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009, può e deve essere esercitato, su rituale eccezione della parte interessata, solo dopo la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, l'ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291, comma terzo, c.p.c. non è impugnabile, in particolare con l'appello se emessa in primo grado, sul presupposto che implichi una dichiarazione di estinzione del processo. Infatti, la verificazione immediata di una fattispecie di estinzione, in conseguenza della cancellazione, a norma del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati una volta disposta la cancellazione dal ruolo per l'inottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione, ma la sua rilevazione richiede l'eccezione di parte, la quale può conseguire solo nei seguenti casi: a) a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell'estinzione, propositiva dell'eccezione e finalizzata alla sua declaratoria; b) in virtù della proposizione dell'eccezione da parte sua nel processo eventualmente riassunto irritualmente dalla parte interessata a proseguire il processo; c) in dipendenza della formulazione dell'eccezione in sede di eventuale ripresa del processo disposta dal giudice che aveva pronunciato la cancellazione, previa revoca della stessa ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui l'altra parte lo avesse sollecitato; d) in forza di iniziativa intrapresa in altro processo separatamente instaurato, in via incidentale, al fine di dedurre un qualche effetto su di esso.
Cass. civ. n. 7358/2010
In tema di notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare - nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento - la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 20104/2009
La rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando "rileva un vizio che importi nullità" (art. 291, primo comma, c.p.c.), in appello "quando occorre" (art. 350, secondo comma, c.p.c.), e nel procedimento per convalida di sfratto anche se "risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa" (art. 663, primo comma, c.p.c.). È, pertanto, nullo l'ordine di rinnovazione della notificazione emesso sull'erroneo presupposto della nullità di questa, e la sua esecuzione non può avere l'effetto di far decorrere "ex novo" i termini che le parti a pena di decadenza devono osservare per le attività processuali che si ha onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. L'illegittimità dell'ordine di rinnovazione può, inoltre, essere fatta valere nel successivo giudizio di impugnazione. (Nella specie, alla prima udienza, il presidente della Corte di merito aveva intimato all'appellante di rinnovare al domicilio reale del difensore la notifica dell'appello, ma essendo valida la notificazione, già eseguita, siccome effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo" - perché, ex art. 82 R.D. n.37 del 1934, la parte appellata aveva eletto domicilio presso il procuratore che esercitava fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non aveva eletto domicilio nel luogo di questo-, la S.C. ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto a seguito della rinnovazione).
Cass. civ. n. 625/2008
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Cass. civ. n. 23587/2006
Il potere del giudice, di cui all'art. 291 c.p.c., di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto introduttivo è limitato all'atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all'atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di quest'ultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione.
Cass. civ. n. 19652/2004
La invalida costituzione in giudizio della parte, mediante procuratore privo di ius postulandi, determina la situazione di contumacia, anche se essa non viene dichiarata, e comporta l'impossibilità di chiedere — ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 294 c.p.c. — la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte; né dette difese ed eccezioni, precluse in primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di appello, ove il processo deve essere accettato nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Cass. civ. n. 16803/2004
L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché discostantesi dal relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità delle notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato improcedibile il ricorso in riassunzione per non avere il ricorrente in riassunzione ottemperato all'ordine di rinnovo della notificazione, già ritualmente eseguita alla parte personalmente, impartito dal giudice sulla base dell'erroneo presupposto che il ricorso in riassunzione dovesse essere notificato al procuratore costituito nella precedente fase del giudizio).
Cass. civ. n. 13510/2002
Il principio secondo il quale la notificazione di un atto di impugnazione a più parti eseguita mediante consegna, all'unico difensore, di un numero di copie non corrispondente a quello delle parti medesime è da ritenersi (non inesistente ma) nulla, e, come tale, sanabile all'esito dell'esecuzione, da parte del notificante, dell'ordine di rinnovazione impartito dal giudice, anche di legittimità, trova un limite nell'ipotesi in cui tale ordine rimanga ineseguito, dovendosi, in tal caso, procedere a declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa (nella specie, del ricorso per cassazione), attesa la perentorietà (art. 291 c.p.c.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità (art. 153 stesso codice) e non rinnovabilità di tale termine.
Cass. civ. n. 2881/2002
L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello, l'appellato si era regolarmente costituito, mentre nell'epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell'attività difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).
Cass. civ. n. 11688/2001
Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile.
Cass. civ. n. 7360/2001
Allorché il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ovvero, nel rito del lavoro, dell'art. 421 c.p.c.), la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo sul presupposto della omissione, della nullità o dell'inesistenza della prima, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contradditorio occorre aver riguardo esclusivamente alla situazione processuale determinatasi per effetto dell'ordine del giudice; sicché, ove questo sia rimasto ineseguito, il vizio ha un rilievo autonomo ed assorbente, mentre non spiega alcuna rilevanza la circostanza che l'intervento ordinatorio del giudice sia eventualmente frutto di un'erronea valutazione per essere stata la rinnovazione della notificazione disposta in presenza di un contraddittorio già integro.
Cass. civ. n. 4529/2000
Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 c.p.c. — da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto — con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma. (Nella specie l'estinzione era stata eccepita con l'atto di appello dal convenuto, rimasto contumace in primo grado a seguito della notificazione rinnovata fuori termine e affetta da nullità).
Cass. pen. n. 1444/1998
L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per sé stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 7617/1997
La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza», ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione.
Cass. civ. n. 10852/1996
La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in esame, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione.
Cass. civ. n. 8777/1995
La nullità della notificazione della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario. (Nel caso di specie la notificazione è stata effettuata nello studio professionale del coniuge convivente e la copia è stata consegnata al cognato della persona citata in giudizio).
Cass. civ. n. 1242/1995
La disposizione generale dell'art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, è applicabile anche nel giudizio di legittimità.
La disposizione generale dell'art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicato in caso di notificazione omessa o inesistente, come nel caso di mancata consegna dell'atto al destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato.
Cass. civ. n. 1104/1995
La dichiarazione di contumacia non è impedita dal fatto che l'udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall'ufficio dopo l'iscrizione della causa a ruolo e dal fatto che vi sia stato un rinvio d'ufficio, essendo onere del convenuto che non provveda esso stesso all'iscrizione a ruolo, di accertarsi della sorte della causa.
Cass. civ. n. 912/1995
Nel caso in cui una parte, benché regolarmente costituita, sia stata dichiarata, per errore, contumace, ciò non comporta alcun vizio della sentenza, quando l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Ne consegue che, dovendo la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto ad un ricorso che si limiti alla deduzione dell'erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato all'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della lite, vale a dire quali evenienze processuali sarebbero derivate, come potenzialmente idonee a determinare una diversità dell'esito suddetto, dalla corretta soluzione della questione, così da consentire alla corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.
Cass. civ. n. 4052/1994
Qualora in appello non sia stata ordinata, in contrasto col disposto dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di gravame — nullo perché eseguito in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 c.p.c. — la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado — in sede di esame della relativa questione che, essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale ad ogni altra —, deve pronunciare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado.
Cass. civ. n. 4105/1993
L'art. 291, primo comma, c.p.c. autorizza il giudice a disporre la rinnovazione della notifica della citazione quando il convenuto non si sia costituito in giudizio ed esista un vizio che importi nullità della notifica della citazione. Ne consegue che la possibilità che il convenuto non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (così come invece disposto con norma di carattere eccezionale dall'art. 663, primo comma, c.p.c.) non legittima la rinnovazione della citazione.
Cass. civ. n. 8122/1990
Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l'udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., è necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell'art. 70, comma secondo, att. c.p.c.
Cass. civ. n. 6563/1990
La dichiarazione di contumacia, formalizzando una situazione di disinteresse della parte per il giudizio, è strumentale all'attivazione di meccanismi sollecitatori di possibile revisione di tale atteggiamento in relazione all'evoluzione del rapporto processuale, onde risponde ad un interesse della parte che non si costituisce e che deve potersi avvalere di meccanismi siffatti; mentre, se la parte che si sia costituita viene illegittimamente dichiarata contumace, da tale decisione può derivarle pregiudizio nella sola misura in cui le vengano inibite attività processuali che sarebbe stato suo diritto compiere. Consegue che la parte la quale, nonostante la illegittima dichiarazione di contumacia, sia stata presente nel giudizio e posta concretamente in condizione di esercitare i suoi poteri e le sue facoltà, non può invocare una inesistente (ancorché erroneamente dichiarata) contumacia, per ottenere una rimessione in termini che le consenta di superare le conseguenze dell'inerzia mantenuta pur in presenza di detta concreta condizione di partecipazione al processo.
Cass. civ. n. 4926/1990
Con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio del convenuto o appellato, nei confronti del quale il giudice abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notifica, occorre distinguere — anche nel rito del lavoro — a seconda che l'ordine di rinnovazione sia rimasto del tutto ineseguito o adempiuto oltre il termine perentorio all'uopo fissato dal giudice: nella prima ipotesi — in cui il processo non può proseguire per mancanza del contraddittorio — alla causa estintiva (artt. 291 e 307 c.p.c.) si sovrappone una nullità e, se il giudice non ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e il processo è giunto sino alla sentenza, il convenuto o appellato che non vi ha partecipato può dedurre il vizio in sede d'impugnazione; nella seconda ipotesi, invece, in cui il contraddittorio è stato instaurato, sia pure da un atto viziato dall'inosservanza del termine perentorio, l'estinzione non si sottrae alla disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., sicché, se il processo è proseguito sino alla pronuncia della sentenza, non è ravvisabile nullità e l'estinzione non può essere dedotta nel successivo grado del giudizio.
Cass. civ. n. 4916/1985
Accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, che deriva invece dalla mancata costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, circa la notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.
Cass. civ. n. 6440/1983
Il provvedimento di riunione di cause distinte, non incidendo sull'autonomia dei singoli giudizi, comporta che la situazione di contumacia della parte convenuta in uno di essi non resta esclusa dalla circostanza che la stessa parte sia regolarmente costituita in altro giudizio.
Cass. civ. n. 3189/1983
Qualora la citazione sia stata regolarmente notificata, la mancata costituzione del convenuto dà luogo alla dichiarazione della sua contumacia, non impedita né dal fatto che la data dell'udienza indicata in citazione sia diversa da quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, posto che il vizio di questo atto non può essere rilevato per l'avvenuto raggiungimento del suo scopo, e cioè della concreta acquisizione degli atti di causa dall'ufficio del giudice adito, né dalla circostanza che la causa, da un'udienza anteriore a quella stabilita in citazione, erroneamente fissata per inesatta indicazione nella nota di iscrizione a ruolo, sia stata rinviata d'ufficio, non essendo stata tenuta tale udienza, ad altra, successiva a quella prevista nell'atto introduttivo, in quanto rappresenta onere del convenuto, che non provveda egli stesso all'iscrizione a ruolo, accertarsi della sorte della causa e non è a lui dovuta, se non costituito in giudizio, alcuna comunicazione, di ufficio o di parte, di eventi o provvedimenti capaci di influire sul corso del procedimento (artt. 168 bis c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c.).
Cass. civ. n. 5223/1980
Nel caso di mancata costituzione del convenuto per vizio importante la nullità della notificazione della citazione, il giudice istruttore, che dispone ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notificazione stessa in diverso luogo, deve verificare la regolarità del termine a comparire indicato nella citazione, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., con riguardo al luogo ove è stata eseguita la notificazione nulla, e non già rispetto al diverso luogo ove sarà eseguita la notificazione da rinnovare. Rinnovata la notificazione, poi, la verifica del giudice istruttore riguarderà la congruità del termine indicato nell'atto di citazione nuovamente notificato, con riguardo al luogo ove la notificazione è avvenuta. (Nella specie, la notificazione nulla era stata eseguita in Italia, con termine a comparire superiore a quello stabilito nell'art. 163 bis citato per le notificazioni da eseguire su territorio nazionale, ma inferiore a quello stabilito per le notificazioni all'estero, e la nuova notificazione era stata eseguita all'estero, con indicazione, in citazione, di diverso e regolare termine di comparizione. La corte, enunciato il principio di cui in massima, ha respinto la tesi della non rinnovabilità della notificazione ex art. 291 citato per nullità della citazione, data dall'indicazione, nella citazione stessa, di un termine minore di quello stabilito per le notificazioni all'estero).