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Articolo 311 Codice di procedura civile — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Articolo 311 Codice di procedura civile — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [ 281 bis ss. ], in quanto applicabili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2548/2007

In base all’art. 311 c.p.c. il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; ne consegue che, ai sensi degli artt. 74 e 75 disp. att. c.p.c., qualora nel fascicolo di parte non sia stata rinvenuta la nota spese e manchi l’annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non è tenuto a tener conto di altre indicazioni che non siano quelle desumibili dagli atti di causa regolarmente depositati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata dal g.d.p. senza tener conto della nota spese versata in atti, priva di timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere non essendo tali formalità necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace).

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Cass. civ. n. 5131/2000

Il potere decisionale equitativo del giudice di pace – esprimente un’equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata – attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità. Con riferimento a tali ultime questioni va considerato che il procedimento davanti al giudice di pace, in base all’art. 311 c.p.c., è retto, per tutto ciò che non è regolato nel titolo secondo del libro secondo del codice di rito o in altre espresse disposizioni, dalla norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili, oltre che da quelle contenute nel libro primo del codice stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza nella quale un giudice di pace aveva ritenuto di risolvere secondo equità la questione preliminare della propria competenza per territorio che, peraltro, nessuna delle parti gli aveva posto).

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