Art. 333 – Codice di procedura civile – Impugnazioni incidentali
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12223/2024
In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11631/2024
Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Cass. civ. n. 10278/2024
In tema di adozione del minore d'età, la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine deve essere accompagnata da un'adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante.
Cass. civ. n. 9442/2024
In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Cass. civ. n. 7311/2024
Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.
Cass. civ. n. 36541/2023
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 35537/2023
Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.
Cass. civ. n. 33015/2023
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.
Cass. civ. n. 32290/2023
Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.
Cass. civ. n. 22423/2023
I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.
Cass. civ. n. 18569/2023
La normativa in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo si applica ai procedimenti "de potestate" - che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c. - atteso che essi hanno l'attitudine al giudicato "rebus sic stantibus," in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, con conseguente impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, del decreto della Corte d'appello di conferma, modifica o revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Cass. civ. n. 17578/2023
In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Cass. civ. n. 12237/2023
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 33809/2019
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018).
Cass. civ. n. 30775/2019
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Cass. civ. n. 21264/2018
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..
Cass. civ. n. 21098/2017
Nel caso di chiamata in garanzia, l’impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell’appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la sentenza della corte di merito, che aveva accolto l’impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell’amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale).
Cass. civ. n. 7074/2017
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 16171/2015
La parte vittoriosa non può proporre impugnazione incidentale, che presuppone la soccombenza, ma può chiedere al giudice del gravame di fornire, fermo restando il dispositivo, una soluzione giuridicamente più corretta, risollevando, in caso di appello, le medesime questioni ex art. 346 c.p.c., ovvero, innanzi alla Corte di cassazione, sollecitando il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.
Cass. civ. n. 13870/2014
Il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni degli altri soccombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro. Ne consegue che, qualora il giudizio proposto dall'appellante si sia estinto, non è ammissibile la conversione in appello incidentale dell'appello proposto successivamente dalla parte in via autonoma, trattandosi di esito che postula che il giudizio principale di appello sia ancora pendente.
Cass. civ. n. 25244/2013
Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 10614/2012
L'atto formalmente qualificato "di intervento in appello", con cui una delle parti del giudizio di primo grado, litisconsorte facoltativo ed al quale non sia stata notificata l'impugnazione proposta da alcuna di esse, si costituisca nel giudizio di secondo grado e chieda la riforma della sentenza, va qualificato come appello incidentale ed è ammissibile solo se, per colui che lo compie, non sia ancora spirato il termine per impugnare.
Cass. civ. n. 315/2012
Per il principio di concentrazione delle impugnazioni di cui all'art. 333 c.p.c., applicabile anche con riguardo alle impugnazioni contro la sentenza non definitiva, la parte soccombente nella sentenza non definitiva e in quella definitiva, ove quest'ultima venga impugnata per prima dalla controparte risultata parzialmente soccombente, è tenuta a proporre impugnazione incidentale contro la sentenza non definitiva nello stesso procedimento introdotto con l'impugnazione principale avverso la sentenza definitiva, nei limiti temporali segnati dall'art. 343 c.p.c. Tale principio non muta in ipotesi di cause scindibili e di mancata proposizione della riserva ex art. 340 c.p.c. da parte del contumace, essendo le norme che regolano l'appello incidentale applicabili tanto nelle cause inscindibili o dipendenti, quanto di cause scindibili, perché l'esigenza di rendere unitario il giudizio d'appello (a fronte di un giudizio di primo grado unitariamente trattato e definito) permane intatta, indipendentemente dalla circostanza che la pluralità di parti derivi da un litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, ovvero da un litisconsorzio facoltativo, proprio o improprio.
Cass. civ. n. 15724/2011
In tema di risarcimento dei danni, l'indicazione nell'atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria. In tale prospettiva, l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile a una diversa fonte, mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha escluso che ricorresse la dedotta violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., poiché il giudice di appello, in un giudizio di risarcimento dei danni, aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., così modificando, in assenza di specifiche censure o di appello incidentale condizionato, la qualificazione giuridica in base alla tutela offerta dall'art. 2043 c.c., esposta dall'attore a fondamento della sua pretesa ed accolta dal giudice di primo grado).
Cass. civ. n. 10648/2010
La vendita di un bene comune stipulata congiuntamente da più comproprietari dà luogo a solidarietà attiva dei venditori nel credito per il prezzo, sicché, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore che ha effettuato il pagamento nei confronti di tutti gli altri creditori, e salva la ripartizione, nei rapporti interni, della somma pagata. Ne consegue che, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda di adempimento proposta congiuntamente dai venditori, l'appello incidentale proposto da uno soltanto di essi a seguito dell'impugnazione in via principale della sentenza da parte del compratore non si traduce nella proposizione di una domanda nuova, né impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri venditori, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e potendo gli altri venditori giovarsi della sentenza più favorevole eventualmente pronunciata in accoglimento dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 1306 c.c..
Cass. civ. n. 21745/2006
Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà del gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) - ancorché contenute solo nella parte motivata di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 6491/2003
L'impugnazione incidentale, anche condizionata, presuppone una statuizione sfavorevole all'impugnante, ossia una soccombenza, pertanto quando la parte totalmente vittoriosa in primo grado intenda riproporre in appello domande o eccezioni non esaminate dal primo giudice perché ritenute assorbite non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale al fine di determinare la devoluzione al giudice di secondo grado delle suddette domande o eccezioni, essendo sufficiente la mera riproposizione delle medesime a norma dell'art. 346 c.p.c., e su tali domande o eccezioni il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi, ove ritualmente riproposte, indipendentemente dalla notifica di una impugnazione incidentale e dalla tempestività della medesima.
Cass. civ. n. 3349/1999
La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale — difettando il presupposto della soccombenza — relativamente ad errati presupposti di fatto sui quali si sia fondata la sentenza che abbia comunque accolto la sua domanda in forza di causa petendi non diversa da quella prospettata. Infatti, solo nel caso in cui si verifichi tale divergenza, la parte che ha proposto la domanda, pur accolta, deve ritenersi virtualmente soccombente, essendo stati rigettati i presupposti della domanda stessa, per sostenere i quali essa è tenuta a proporre ricorso incidentale, allo scopo di evitare la formazione del giudicato. Viceversa, le parti della sentenza che riguardino questioni prive di autonomia rispetto alla situazione di cui si chiede la tutela, e non aventi valore di presupposto indispensabile per la decisione, non sono suscettibili di passare in giudicato. Ne consegue che, in relazione agli stessi, la parte vittoriosa non ha interesse a proporre appello incidentale. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la parte, la cui domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva era stata accolta in prime cure, fosse tenuta a proporre appello incidentale nei confronti della sentenza che la aveva vista vittoriosa, pur erroneamente anticipando la data della accessione invertita, in virtù della circostanza che la irreversibile trasformazione del bene era avvenuta prima della scadenza triennale della occupazione, ciò che aveva dato luogo alla eccezione, in appello, da parte del Comune soccombente, di prescrizione del diritto fatto valere, accolta dalla corte d'appello proprio sul presupposto del difetto di appello incidentale sul punto).
Cass. civ. n. 3382/1997
L'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito deve essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato dalla Corte di cassazione; in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale.
Cass. civ. n. 8034/1994
La parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per ottenere il riesame delle domande e delle eccezioni dedotte in prime cure e respinte o rimaste assorbite con la sentenza impugnata, essendo a tal fine sufficiente che tali domande o eccezioni siano riproposte al giudice di secondo grado in una delle difese o comunque in sede di precisazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 1243/1981
In tema di azione risarcitoria per fatto illecito, proposta nei confronti di due convenuti in forza di un dedotto vincolo di solidarietà, ed accolta dal primo giudice nei confronti di uno solo dei medesimi, l'appello principale del soccombente, ancorché diretto a far escludere la propria responsabilità per essere responsabile l'altro convenuto, non si riflette sul distinto e scindibile rapporto fra tale altro convenuto e l'attore, sicché il gravame incidentale di quest'ultimo, rivolto a censurare l'esclusione di quella responsabilità solidale, ha carattere autonomo, in relazione ad un interesse preesistente alla proposizione del gravame principale, e, come tale, va proposto nei termini ordinari.
Cass. civ. n. 2678/1980
Quando le censure dell'appellato riguardano un capo della pronuncia che non ha alcun rapporto di connessione o dipendenza con quello oggetto dell'impugnazione principale, l'appello incidentale è completamente autonomo rispetto a quello principale e non è più proponibile ove sia scaduto il termine per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 2267/1980
L'impugnazione con la quale l'appellato investe punti della decisione aventi carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto alle statuizioni che hanno costituito l'oggetto dell'appello principale ha natura di appello incidentale ordinario, e non già autonomo, tale essendo quello col quale l'appellato impugna statuizioni della sentenza del tutto indipendenti da quelle investite dall'appello principale; essa, pertanto, mentre deve essere proposta entro limiti temporali decorrenti esclusivamente dalla proposizione dell'appello principale, non è soggetta, ove relativa a sentenza non definitiva, all'obbligo della riserva di cui al primo comma dell'art. 340 c.p.c., che, nella stessa ipotesi, opera soltanto in relazione all'appello incidentale autonomo.