Art. 355 – Codice di procedura civile – Provvedimenti sulla querela di falso

Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso [221 ss.], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [125 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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