Art. 391 – Codice di procedura civile – Pronuncia sulla rinuncia
Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.
Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14709/2025
In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.
Cass. civ. n. 10341/2025
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
Cass. civ. n. 1997/2025
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.
Cass. civ. n. 512/2025
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Cass. civ. n. 23469/2024
In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l'allegazione di un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azione revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore.
Cass. civ. n. 20626/2024
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Cass. civ. n. 20013/2024
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 16535/2024
La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.
Cass. civ. n. 13109/2024
Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge
Cass. civ. n. 10131/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).
Cass. civ. n. 8759/2024
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Cass. civ. n. 8620/2024
L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell'art. 82, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 5082/2024
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 3752/2024
Le decisioni della Corte di cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione, anche quando la formula decisoria sia di cassazione con decisione di merito, senza che rilevi ai fini dell'immediatezza del giudicato la astratta suscettibilità della revocazione per errore di fatto, poiché il rimedio revocatorio non incide sulla formazione della cosa giudicata formale delle pronunce di legittimità, né la funzione nomofilattica può indurre a superare la applicazione del criterio temporale in caso di contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 1696/2024
Il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 in pendenza del giudizio di legittimità, in conseguenza di domanda presentata prima del deposito della sentenza della S.C., rende "inutiliter data" la pronuncia giurisdizionale, senza che sia necessario il deposito della comunicazione, da parte della Amministrazione finanziaria, di avvenuta definizione della lite, giacché l'effetto di estinzione del giudizio si produce automaticamente.
Cass. civ. n. 32288/2023
L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.
Cass. civ. n. 26566/2023
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Cass. civ. n. 19214/2023
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio
Cass. civ. n. 16825/2023
L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.
Cass. civ. n. 15302/2023
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.
Cass. civ. n. 14006/2023
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 11691/2023
L'omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d'ufficio) non integra l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 9786/2023
In tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non provato l'errore revocatorio dell'ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, poiché non era stato documentato che i suddetti avvisi fossero stati allegati, in tale giudizio, al momento della costituzione del ricorrente e che, pertanto, fossero conoscibili dal collegio al momento della decisione).
Cass. civ. n. 9660/2023
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
Cass. civ. n. 7758/2023
Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione.
Cass. civ. n. 6456/2023
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
Cass. civ. n. 4893/2023
In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto.
Cass. civ. n. 4353/2023
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).
Cass. civ. n. 19622/2021
Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/01/2018).
Cass. civ. n. 24417/2020
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parte assistita dal medesimo difensore"). (Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2019).
Cass. civ. n. 9474/2020
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016).
Cass. civ. n. 10140/2020
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011).
Cass. civ. n. 30651/2019
La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso.
Cass. civ. n. 16497/2019
E' affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.
Cass. civ. n. 31032/2019
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Cass. civ. n. 25166/2019
In tema di ricorso per cassazione, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 20856/2019
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come sostituito dall'art. 1bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), non preclude alla stessa Corte, all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso. Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso.
Cass. civ. n. 14929/2018
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice.
Cass. civ. n. 14126/2018
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., evidenziando che l'esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 29955/2018
Nel giudizio di cassazione, l'errore materiale che riguardi esclusivamente la portata motivazionale della sentenza impugnata è errore afferente al processo e va verificato mediante il raffronto tra la sentenza che si assume contenerlo e gli atti di causa che lo attestino, i quali sono suscettibili di esame diretto da parte del giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, affetta da un mero errore materiale la motivazione della sentenza impugnata nella quale si era fatto riferimento ad una domanda amministrativa inoltrata dall'interessato all'INPS e non, come invece emerso dagli atti di causa, all'INAIL).
Cass. civ. n. 26643/2018
L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 21280/2018
La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta – in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 – dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi.
Cass. civ. n. 27196/2018
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non provveda alla notifica dell'atto disposta dalla S.C., dovendosi applicare le norme sul ricorso per cassazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 391 bis c.p.c. alla disciplina dettata dagli artt. 365 e ss. c.p.c..
Cass. civ. n. 14919/2017
Il provvedimento giurisdizionale affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del collegio che lo ha pronunciato non può qualificarsi inesistente e, pertanto, è idoneo a validamente definire il ricorso cui si riferisce, salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione; ne consegue che l’istanza, proposta ex art. 3 della l. n. 117 del 1988 prospettando come non ancora esaminato il predetto ricorso, è infondata ma può essere convertita nella procedura officiosa di correzione di errore materiale di cui all’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.
Cass. civ. n. 5595/2017
L'attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, avverso una propria sentenza, nel cui dispositivo era stata prevista erroneamente la liquidazione delle spese cumulativamente in favore di entrambe le parti controricorrenti invece che a vantaggio di ciascuna di esse).
Cass. civ. n. 20635/2017
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello.
Cass. civ. n. 15346/2017
È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto.
Cass. civ. n. 7778/2017
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che esso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità, senza coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che costituisse un errore di percezione, suscettibile di costituire valido motivo di revocazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito circa l'inesistenza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di esecuzione specifica di un contratto di compravendita, risultando l’esistenza di tale trascrizione già dalla sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 8615/2017
Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 23698/2017
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.
Cass. civ. n. 3268/2017
Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 391 ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, atteso che l’art. 391-bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.
Cass. civ. n. 18278/2017
In tema di ricorso per revocazione, ancorché l'art. 391 bis, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), preveda che, ove ne ritenga l'inammissibilità, la Corte pronunci nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380 bis, commi 1 e 2, c.p.c., la relativa declaratoria deve ritenersi consentita anche con ordinanza all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., poiché tale ultimo modello di trattazione consente una maggiore articolazione del contraddittorio che conduce a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall'art. 391 bis cit.
Cass. civ. n. 26479/2016
In tema di revocazione di sentenze della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 25560/2016
In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, integra errore revocatorio di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, che non è frutto di una mera omissione ma di un errore di percezione di un fatto processuale.
Cass. civ. n. 23704/2016
L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c..
Cass. civ. n. 21019/2016
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art,. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost..
Cass. civ. n. 23528/2015
Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d'inammissibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l'esposizione dei fatti di cui all'originario ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 20393/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione.