Art. 391 – Codice di procedura civile – Pronuncia sulla rinuncia

Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.

Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 23153/2025

L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.

Cass. civ. n. 20345/2025

Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.

Cass. civ. n. 2526/2025

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi - tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Cass. civ. n. 1997/2025

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.

Cass. civ. n. 10131/2024

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).

Cass. civ. n. 8759/2024

Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..

Cass. civ. n. 1696/2024

Il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 in pendenza del giudizio di legittimità, in conseguenza di domanda presentata prima del deposito della sentenza della S.C., rende "inutiliter data" la pronuncia giurisdizionale, senza che sia necessario il deposito della comunicazione, da parte della Amministrazione finanziaria, di avvenuta definizione della lite, giacché l'effetto di estinzione del giudizio si produce automaticamente.

Cass. civ. n. 9474/2020

Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016).

Cass. civ. n. 10140/2020

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011).

Cass. civ. n. 14922/2015

In caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'udienza pubblica o camerale e della relativa comunicazione alle parti, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., non può trovare applicazione l'art. 391, comma 1, cod. proc. civ., che riguarda l'ipotesi in cui il procedimento di trattazione non abbia avuto inizio, e l'estinzione del processo va dichiarata con ordinanza, tale essendo la forma di decisione collegiale prevista dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per provvedere in ordine all'estinzione in ogni caso diverso dalla rinuncia.

Cass. civ. n. 15817/2009

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 391, terzo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, nel prevedere che il decreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l'onere di indicare i motivi di tale richiesta.Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell'ambito della quale la Corte può valutare se l'istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all'esame del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 9883/2006

In tema di processo in cassazione, deve ritenersi di immediata applicazione, in quanto non concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 391 c.p.c., come novellato dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui, in caso di rinunzia al ricorso, il presidente, qualora non occorra decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, provvede con decreto alla dichiarazione di estinzione del processo che ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto medesimo.

Cass. civ. n. 8115/2006

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, qualora, a seguito dell'intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per cassazione, sia dichiarata, con decreto del presidente della medesima Corte, la estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

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