Art. 441 quater – Codice di procedura civile – Licenziamento discriminatorio
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Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22822/2024
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994,
Cass. civ. n. 21042/2024
In tema di prova documentale, la richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte non può equipararsi a quella di deposito di un documento, non afferendo, la prima, ad un'attività meramente materiale e priva di contenuto di indagine.
Cass. civ. n. 16423/2024
In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente alla sostituzione del comma 3-bis, dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione della prova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 47127/2023
E' irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato e ritenuta la nullità del decreto di giudizio immediato (nella specie, per non essere stato tradotto in lingua nota all'imputato), ne abbia disposto la rinnovazione, così revocando, al di fuori degli specifici casi consentiti, l'ammissione del rito alternativo, in quanto la conseguente regressione del giudizio non determina una stasi del procedimento e, in ogni caso, non comporta il sacrificio dei diritti della difesa, posto che l'imputato, a seguito della rinnovazione del decreto nullo, conserva la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato.
Cass. civ. n. 35896/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).
Cass. civ. n. 33435/2023
In tema di giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice.
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).