Art. 430 – Codice di procedura civile – Deposito della sentenza
Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
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Cass. civ. n. 18663/2025
Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.
Cass. civ. n. 3556/2025
In tema di NASpI, se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronunzia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 5277/2012
Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.
Cass. civ. n. 11630/2004
Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 14194/2002
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell'art. 129 D.L.vo n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.
Cass. civ. n. 792/1983
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, il detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione (salva l'ipotesi dell'appello contro il dispositivo ex art. 433, secondo comma, c.p.c.).