Art. 486 – Codice di procedura civile – Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi [disp. att. 38-43].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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