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Articolo 486 Codice di procedura civile — Forma delle domande e delle istanze

Articolo 486 Codice di procedura civile — Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi [ disp. att. 38-43 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2607/1975

In tema di espropriazione forzata, compreso il credito di un creditore intervenuto nel progetto di distribuzione formato dal giudice dell’esecuzione, l’ordine alla cancelleria di emettere il mandato di pagamento di tale credito può essere emanato dal giudice dell’esecuzione con separato provvedimento, di sua iniziativa o a seguito di richiesta dell’interessato, da formularsi anche verbalmente in udienza, come consentito dall’art. 486 c.p.c., o con ricorso, come previsto dalla citata norma per le istanze fuori udienza.

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