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Art. 518 — Separazione riguardo agli immobili

Art. 518 — Separazione riguardo agli immobili

Riguardo agli immobili [ 812 c.c. ] e agli altri beni capaci d’ipoteca [ 2810 c.c. ], il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi . L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [ 2827 ss. c.c. ], indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [ 2839 c.c. ].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado [ 2852 c.c. ] della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [ 2808 ss. c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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