Art. 518 – Codice civile – Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili [812 c.c.] e agli altri beni capaci d'ipoteca [2810 c.c.], il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827 ss. c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839 c.c.].
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado [2852 c.c.] della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15517/2024
La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.
Cass. civ. n. 23606/2023
Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal socio nei confronti di una società cooperativa agricola e zootecnica, venendo in rilievo un rapporto di natura sinallagmatica tra l'obbligo del socio di conferire il latte e quello della società di pagamento del conferimento stesso).
Cass. civ. n. 11126/2022
Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.
Cass. civ. n. 28022/2021
Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse.
Cass. civ. n. 31308/2018
L'autotutela concessa dall'art. 1515 c.c. al venditore che non ottiene il pagamento del prezzo - vendita senza ritardo delle cose, a spese del compratore, a mezzo di persona autorizzata - è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con conseguente possibilità per la stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno, che va determinato nella sua entità dal giudice in base agli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. - per cui il risarcimento è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.
Cass. civ. n. 15009/2000
In caso di inadempimento dell'acquirente, in danno da mancato guadagno dell'alienante, esercente professionalmente la vendita di beni mobili, non va escluso a priori e può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente dalla prova che le merci siano rimaste invendute, dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione e i rifornimenti, e che tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 2386/1998
Il risarcimento del danno in tema di compravendita è disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c., dalla norma (dall'evidente carattere eccezionale) di cui all'art. 1518 c.c., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l'ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).
Cass. civ. n. 3614/1994
L'art. 1518 c.c. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a, norma dell'art. 1515 comma terzo c.c., dispensando la parte adempiente dall'onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 c.c., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell'elenco di quelle indicate dall'art. 1515 comma terzo al quale l'art. 1518 rinvia.
Cass. civ. n. 5986/1981
Per l'applicazione della regola in tema di risarcimento del danno da inadempienza contrattuale nella vendita di cose che abbiano un prezzo risultante, tra l'altro, da mercuriali – ipotesi in cui il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna doveva essere effettuata – è sufficiente che si raggiunga la giudiziale certezza sull'esistenza delle mercuriali e sul loro contenuto, anche se questi documenti non vengano prodotti in giudizio, potendo i relativi elementi di fatto desumersi anche da una certificazione della Camera di commercio, la cui interpretazione appartiene al giudice del merito, il convincimento del quale non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione logica e giuridica.
Cass. civ. n. 6427/1981
Il danno per inadempimento dell'acquirente nei contratti di fornitura di merci genericamente determinate, consistente nel mancato guadagno dell'impresa fornitrice, è presunto e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che le merci stesse siano rimaste invendute dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti, e tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 3280/1981
Il danno derivato dall'inadempimento di un contratto di compravendita di cose mobili aventi un prezzo corrente ben può risultare superiore alla differenza fra il prezzo pattuito e quello realizzato attraverso la vendita a terzi delle medesime cose o di altre dello stesso genere, specialmente nel caso di contratti di fornitura di materiali genericamente determinati, il cui inadempimento, ex parte emptoris, può rilevare anche sotto il profilo dell'assetto organizzativo che l'impresa fornitrice ha dovuto darsi per far fronte alle proprie obbligazioni. Tale danno ulteriore, per la sostanziale impossibilità di essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente, ex art. 1263 c.c.