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Articolo 509 Codice di procedura civile — Composizione della somma ricavata

Articolo 509 Codice di procedura civile — Composizione della somma ricavata

La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [ 540 3, 585 1, 590 ], di rendita o provento delle cose pignorate [ 594 ], di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario [ 494 3, 495, 540 2, 574 3, 587 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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