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Articolo 513 Codice di procedura civile — Ricerca delle cose da pignorare

Articolo 513 Codice di procedura civile — Ricerca delle cose da pignorare

L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [ 492 2 ] e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [ 519 ]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [ disp. att. 165 ].

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre [ 18391841 c.c. ].

In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23625/2012

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest’ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.

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Cass. civ. n. 8746/2011

La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l’affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall’art. 621 c.p.c. Tuttavia, nell’anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall’art. 2914, n. 1), c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha ritenuto che l’acquisto di tre trattori da parte della società terza opponente non fosse opponibile al creditore pignorante per non esser stato il relativo conferimento in società trascritto prima del pignoramento).

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Cass. civ. n. 539/2002

In caso di opposizione di terzo avverso il pignoramento eseguito contro una società (nella specie, a r.l.), quando detto atto esecutivo venga effettuato in un luogo che oltre ad essere la residenza del terzo sia anche luogo di appartenenza della società debitrice, che ivi svolga la sua normale attività amministrativa con l’arredo di ufficio indispensabile, non merita censura in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, in virtù dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietà, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto, oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, è reso altresì verosimile dalla reale destinazione all’attività esercitata.

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Cass. civ. n. 6957/2001

In tema di esecuzione forzata di beni mobili, possono essere sottoposte a pignoramento, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietà che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; nel caso, invece, si tratti di cose che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporne, la forma del pignoramento deve essere quella prevista dall’art. 513, comma terzo, c.p.c. Pertanto, in caso di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, la quale li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell’interesse dell’ente, la disponibilità esclusiva, richiesta dall’art. 513 cit. resta alla persona giuridica; conseguentemente il pignoramento in danno di quest’ultima deve seguire la forma dell’espropriazione mobiliare presso il debitore e non quella dell’espropriazione presso terzi prevista dall’art. 543, primo comma, cod. cit.

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Cass. civ. n. 5617/1994

Il creditore che pretende di eseguire il pignoramento di un bene mobile che assume di proprietà del suo debitore ed è, però, detenuto da un terzo, deve procedere, se il terzo non consente di esibire la cosa all’ufficiale giudiziario, con le modalità e le forme previste dall’art. 543 ss. c.p.c., e non con quelle previste per il pignoramento presso il debitore che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 513 c.p.c., può essere eseguito dall’ufficiale giudiziario presso il terzo possessore solo per i beni che questo consente di esibirgli come cose appartenenti al debitore.

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Cass. civ. n. 4616/1987

La presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni pignorati, opera solo se ed in quanto i beni siano rinvenuti nella casa di abitazione dello stesso. Pertanto, quando in sede di opposizione di terzo all’esecuzione, risulti che il luogo in cui essi sono stati staggiti non è la casa del debitore, spetta al creditore che intende insistere nell’esecuzione provarne specificamente l’appartenenza al debitore.

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Cass. civ. n. 1995/1979

La presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati presso la sua abitazione o le pertinenze della medesima, di cui all’art. 513 c.p.c., ha natura legale, e, pertanto, non può essere vinta dal terzo opponente, che deduca la proprietà od altro diritto reale sui beni stessi, mediante presunzioni semplici.

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