Art. 515 – Codice di procedura civile – Cose mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo [531 3].
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2934/2008
L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato. (Nella specie, relativa all'opposizione al pignoramento di 17 ambulanze proposta da un'associazione svolgente attività di pronto soccorso e trasporto dei malati con l'apporto di 83 soci operativi, con largo impiego di forza lavoro dipendente e capitale impiegato nelle attrezzature, tra cui le 17 ambulanze pignorate ed altre 6 non pignorate, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 514, primo comma n. 4, c.p.c., tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione sotto la forma giuridica della Onlus ed evidenziato, in particolare, che a tale attività andava attribuito il carattere di impresa collettiva in cui il rilievo della forza di lavoro salariata costituita da 11 dipendenti, dell'aspetto organizzativo e dell'impiego di capitali era prevalente rispetto all'attività svolta a livello personale dagli 83 soci).
Cass. civ. n. 15705/2006
In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti. (Cassa senza rinvio, App. Catania, 29 novembre 2001).
Cass. civ. n. 654/1976
Gli ascensori e gli impianti di riscaldamento, comprese le caldaie ed i bruciatori, sono parti integranti degli edifici nei quali sono installati, e non semplici pertinente; essi, infatti, non hanno una funzione propria, ancorché complementare e subordinata rispetto a quella degli edifici, ma partecipano alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi, quali elementi essenziali alla loro destinazione. Da ciò consegue che l'ascensore e l'impianto di riscaldamento non sono pignorabili, come beni mobili, separatamente dall'edificio in cui sono installati, e che l'opposizione con la quale il debitore deduca detta impignorabilità, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi.