Art. 516 – Codice di procedura civile – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [518, 531 1].
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [531 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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