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Articolo 531 Codice di procedura civile — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

Articolo 531 Codice di procedura civile — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [ 516 2 ].

Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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