Art. 524 – Codice di procedura civile – Pignoramento successivo
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [528]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1735/2024
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Cass. civ. n. 9433/2023
Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l'identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.
Cass. civ. n. 20595/2010
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).
Cass. civ. n. 23847/2008
Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.
Cass. civ. n. 3130/1987
Nell'espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, in caso di pluralità di pignoramenti, se i pignoramenti vengono eseguiti sullo stesso o sugli stessi beni, il processo esecutivo è unico fin dall'origine ed i creditori successivamente pignoranti vi si inseriscono quali interventori tempestivi o tardivi; se, invece, i pignoramenti sono eseguiti anche o soltanto su altri beni, danno origine (per i beni diversi da quelli già pignorati) ciascuno ad un processo esecutivo distinto da quello precedentemente iniziato, in ragione dei distinti beni pignorati. In quest'ultimo caso consegue che ciascun processo esecutivo si svolge separatamente dall'altro senza confusione dei relativi compendi pignoranti e della loro rispettiva destinazione.
Cass. civ. n. 4713/1983
In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 c.p.c. è ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora più pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione — che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio — deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 1703/1973
Allorquando il giudice dell'esecuzione venga comunque a conoscenza (d'ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.
Cass. civ. n. 548/1973
Le irregolarità verificatesi nel processo esecutivo per non essere stata data notizia, nella ipotesi prevista dal primo capoverso dell'art. 524 c.p.c., del successivo pignoramento al creditore primo pignorante, o per mancato avviso ai creditori iscritti, secondo la prescrizione dell'art. 498, vanno denunziate nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 dello stesso codice. L'inosservanza delle suddette norme incide sulla legittimità della ordinanza di vendita (e solo nel caso che abbia determinato l'assenza dal processo esecutivo di quei creditori qualificati), ma non può considerarsi di ostacolo alla proposizione dell'istanza intesa a provocare quel provvedimento e, quindi, neppure alla produzione dell'effetto impeditivo della perdita di efficacia del pignoramento che a tale istanza la legge riconnette. Peraltro, l'attività di cui al citato art. 524 è demandata al cancelliere, anziché alla parte, e della sua omissione - come di quella dell'avviso prescritto dall'art. 498 - gli unici legittimati a dolersi sono i creditori a favore dei quali quegli atti segnalativi sono predisposti.