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Articolo 527 Codice di procedura civile — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

Articolo 527 Codice di procedura civile — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

[ Ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all’udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere [ 524 ], l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all’invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5850/1979

Il creditore che abbia proceduto a pignoramento ed abbia successivamente iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul bene oggetto dell’esecuzione, non può, nell’ipotesi in cui nel procedimento esecutivo siano intervenuti altri creditori muniti di titolo esecutivo, rinunciare al pignoramento da lui eseguito al fine di far valere, quale creditore interveniente, in sede di distribuzione, l’ipoteca in base alla quale non avrebbe potuto vantare, come creditore procedente, alcuna preferenza rispetto agli altri creditori, in quanto successiva al pignoramento, senza l’assenso o, quanto meno l’acquiescenza tacita degli altri creditori interessati.

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Cass. civ. n. 1292/1979

Nel caso di estensione del pignoramento a favore del creditore intervenuto nell’esecuzione e non munito di titolo esecutivo, a norma dell’art. 527, primo comma, ultima parte, c.p.c., il debitore, che si opponga, deducendo l’illegittimità dell’estensione del pignoramento per non avere il credito dell’intervenuto i requisiti della certezza, liquidità o esigibilità, propone opposizione alla esecuzione, in quanto contesta il diritto all’ulteriore esercitabilità dell’azione esecutiva. Incombe, pertanto, al creditore intervenuto, ed interessato all’estensione dell’azione esecutiva, l’onere di dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

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