Art. 535 – Codice di procedura civile – Prezzo base dell’incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore [disp. att. 161], fissa il prezzo di apertura dell'incanto [539] o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21090/2007
L'art. 106 legge fallimentare, nel testo anteriore alla novella del 2006, affida alla discrezionalità del giudice delegato la scelta delle forme della vendita, nonché le concrete modalità della stessa; ne consegue che il rilevante valore economico del bene non rappresenta un impedimento alla vendita ad offerte private né richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del tribunale che, adito in sede di reclamo ex art. 26 legge fallimentare, non aveva censurato la scelta del giudice delegato di vendere a trattativa privata un compendio aziendale di rilevante valore economico, né aveva fissato un prezzo minimo di vendita.).