Art. 536 – Codice di procedura civile – Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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