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Articolo 518 Codice di procedura civile — Forma del pignoramento

Articolo 518 Codice di procedura civile — Forma del pignoramento

L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [ 523 ] nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore, con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto [ disp. att. 161 ] . Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta [ 516 ], l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione [ disp. att. 165 ].

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di pace competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’art. 497 copia del processo verbale e’ conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4115/1993

Non è affetto da nullità l’atto di pignoramento redatto a norma all’art. 6 R.D. 14 aprile 1910, n. 639 senza l’assistenza di due testimoni, non essendo previsto da tale norma — e neppure dall’art. 518 c.p.c., né dalla disciplina della formazione degli atti di competenza degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; L. 11 giugno 1962, n. 546) — che detto requisito di forma debba essere osservato a pena di nullità.

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