Art. 546 – Codice di procedura civile – Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3721/2025
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 26527/2024
In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa a delitto di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di condanna che aveva valorizzato il rinvenimento di contabilità parallela in "nero" e numerose testimonianze su accordi tra imputato e clienti per prestazioni senza fattura).
Cass. civ. n. 9695/2024
In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Cass. civ. n. 2103/2024
È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 42331/2023
La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente e il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della parte civile e annullato la sentenza agli effetti civili sul rilievo che i giudici di primo e di secondo grado avevano omesso di statuire in relazione a un capo di imputazione, così determinando la definitività della sentenza agli effetti penali, in assenza di proposizione di ricorso da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 33398/2023
La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
Cass. civ. n. 27089/2023
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contradditorio.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 30500/2019
In tema di pluralità di pignoramenti sugli stessi beni, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venire meno gli effetti di quelli eventualmente successivi ed autonomi; in ogni caso, la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.
Cass. civ. n. 15595/2019
Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore.
Cass. civ. n. 17520/2011
Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, la norma dell'art. 546, primo comma, c.p.c., come modificata dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (mediante l'inserimento delle parole "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà"), è entrata in vigore il 1° marzo 2006, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Pertanto la nuova formulazione dell'art. 546, primo comma, c.p.c. non è applicabile ove la procedura esecutiva si sia conclusa con provvedimento di assegnazione anteriore al 1° marzo 2006, essendo, appunto, l'ordinanza di assegnazione l'atto che conclude il procedimento dell'espropriazione presso terzi. Né rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poiché il ricorso ex art. 617 c.p.c. introduce un giudizio di cognizione e non ha l'effetto di protrarre la "pendenza" della procedura esecutiva, venuta comunque meno con la pronuncia del provvedimento di assegnazione opposto.
Cass. civ. n. 1688/2009
Nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" vigente), costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere "in executivis"; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato.
Cass. civ. n. 10654/2008
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal Comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il Comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente.
Cass. civ. n. 2129/1995
In tema di espropriazione presso terzi, dalla formulazione dell'art. 543 c.p.c. (il quale prescrive che l'atto notificato personalmente al terzo deve contenere, tra l'altro, l'intimazione al destinatario di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice) e dell'art. 546 stesso codice (il quale prevede, inoltre, che dal giorno della notificazione di detto atto il terzo è soggetto agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute) va desunto, pur in assenza di un'espressa disposizione normativa a riguardo, che, nel caso in cui sia respinta la domanda di convalida di un precedente sequestro di mobili o crediti presso terzi, il giudice deve impartire al terzo l'ordine di dissequestro, con la conseguente sopravvenuta disponibilità dei mobili e delle somme vincolate con il precedente provvedimento cautelare.
Cass. civ. n. 5617/1994
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall'art. 546 c.p.c., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l'atto descritto dall'art. 543 c.p.c. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se alla intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., sia seguita la citazione dello stesso e l'accertamento del suo obbligo nell'ambito della espropriazione forzata.