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Articolo 546 Codice di procedura civile — Obblighi del terzo

Articolo 546 Codice di procedura civile — Obblighi del terzo

Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17520/2011

Nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro, la norma dell’art. 546, primo comma, c.p.c., come modificata dall’art. 2, comma terzo, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (mediante l’inserimento delle parole “e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà”), è entrata in vigore il 1° marzo 2006, secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Pertanto la nuova formulazione dell’art. 546, primo comma, c.p.c. non è applicabile ove la procedura esecutiva si sia conclusa con provvedimento di assegnazione anteriore al 1° marzo 2006, essendo, appunto, l’ordinanza di assegnazione l’atto che conclude il procedimento dell’espropriazione presso terzi. Né rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poichè il ricorso ex art. 617 c.p.c. introduce un giudizio di cognizione e non ha l’effetto di protrarre la “pendenza” della procedura esecutiva, venuta comunque meno con la pronuncia del provvedimento di assegnazione opposto.

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Cass. civ. n. 1688/2009

Nell’espropriazione presso terzi di somme di danaro, l’oggetto del pignoramento è costituito dall’intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., nel testo “ratione temporis” vigente), costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere “in executivis”; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato.

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Cass. civ. n. 10654/2008

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell’atto di pignoramento contenente l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal Comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il Comune renda la dichiarazione prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente.

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Cass. civ. n. 2129/1995

In tema di espropriazione presso terzi, dalla formulazione dell’art. 543 c.p.c. (il quale prescrive che l’atto notificato personalmente al terzo deve contenere, tra l’altro, l’intimazione al destinatario di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice) e dell’art. 546 stesso codice (il quale prevede, inoltre, che dal giorno della notificazione di detto atto il terzo è soggetto agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute) va desunto, pur in assenza di un’espressa disposizione normativa a riguardo, che, nel caso in cui sia respinta la domanda di convalida di un precedente sequestro di mobili o crediti presso terzi, il giudice deve impartire al terzo l’ordine di dissequestro, con la conseguente sopravvenuta disponibilità dei mobili e delle somme vincolate con il precedente provvedimento cautelare.

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Cass. civ. n. 5617/1994

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall’art. 546 c.p.c., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l’atto descritto dall’art. 543 c.p.c. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 c.p.c. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se alla intimazione di cui all’art. 543 c.p.c., sia seguita la citazione dello stesso e l’accertamento del suo obbligo nell’ambito della espropriazione forzata.

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