Art. 545 – Codice di procedura civile – Crediti impignorabili
, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923].
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 141/2025
In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.
Cass. civ. n. 35868/2024
I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.
Cass. civ. n. 33840/2024
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.
Cass. civ. n. 30711/2024
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).
Cass. civ. n. 29192/2024
La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 28102/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è abnorme la decisione con la quale il giudice della cognizione, anziché integrare o confermare il dispositivo già letto in udienza, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva con separato provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile nel merito unitamente alla sentenza.
Cass. civ. n. 21929/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 15927/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).
Cass. civ. n. 14035/2024
In tema di pene sostitutive, il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.
Cass. civ. n. 12635/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato). 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61
Cass. civ. n. 11950/2024
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione per altra causa.
Cass. civ. n. 11838/2024
Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.
Cass. civ. n. 11731/2024
La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determina sia sorto o divenuto noto dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e prima dell'udienza di rinvio fissata per la decisione in ordine all'applicabilità di una pena sostitutiva, può essere proposta anche in tale fase, giacché l'udienza di rinvio ex art. 545-bis cod. proc. pen. va considerata "udienza" in senso proprio e solo con la lettura del dispositivo in quella sede integrato o confermato la sentenza si intende pubblicata.
Cass. civ. n. 10540/2024
In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.
Cass. civ. n. 9397/2024
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.
Cass. civ. n. 4934/2024
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.
Cass. civ. n. 2223/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1188/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
Cass. civ. n. 357/2024
Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.
Cass. civ. n. 51557/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48579/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).
Cass. civ. n. 46445/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado determina, "ex se", la pendenza del giudizio dinanzi al giudice di appello, in quanto successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna non residua, in capo al giudice che l'ha emessa, alcuno spazio per provvedimenti ulteriori.
Cass. civ. n. 46013/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello.
Cass. civ. n. 45903/2023
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 43975/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 43960/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.
Cass. civ. n. 43947/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).
Cass. civ. n. 43848/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 42847/2023
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 42584/2023
In caso di sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto il solo dispositivo, e non anche la motivazione della pronunzia, è inidonea a far decorrere il termine per impugnare.
Cass. civ. n. 37022/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 34091/2023
Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 33788/2023
Le sanzioni sostitutive, ancorché più favorevoli, previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia)- che ha visto la propria "vacatio legis" esaurirsi in data 1° novembre 2022 -, non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto l'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo citato l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data.
Cass. civ. n. 33027/2023
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.
Cass. civ. n. 32357/2023
La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 30767/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 19776/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva.
Cass. civ. n. 13133/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo, poiché il giudice deve decidere in via autonoma sulla domanda di sostituzione, valutando unicamente se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il suo accoglimento. (In motivazione la Corte ha aggiunto che eventuali problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli possono essere risolti in sede esecutiva, nei modi indicati dall'art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689).
Cass. civ. n. 12760/2023
Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattro anni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è tenuto a motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11981/2023
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.
Cass. civ. n. 10641/2023
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.
Cass. civ. n. 4772/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica.
Cass. civ. n. 2357/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudicato sul motivato provvedimento di rigetto, formatosi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, preclude al giudice dell'esecuzione l'esame dell'istanza presentata ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 stesso d.lgs., fatta salva l'allegazione, da parte del condannato, di elementi sopravvenuti idonei a modificare il precedente diniego.
Cass. civ. n. 2356/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il principio secondo cui i limiti di legge per l'ammissione sono riferiti alla pena irrogata in sentenza e non a quella residua, ancora da espiare, opera anche nel caso di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 2341/2023
Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 2106/2023
Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio.
Cass. civ. n. 2090/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Cass. civ. n. 1995/2023
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.
Cass. civ. n. 1776/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 636/2023
L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione).
Cass. civ. n. 51/2023
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di applicazione di pena su richiesta per nuovo giudizio sulla disposta confisca, seguito a ricorso per cassazione proposto antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all'applicazione in via transitoria, ex art. 95, comma 1, d.lgs. citato, del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest'ultimo l'imputato potrà eventualmente presentare l'istanza di commutazione.
Cass. civ. n. 3981/2021
I limiti alla pignorabilità dei beni di cui all'art. 545 cod. proc. civ. non operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nel caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all'indagato il c.d. minimo vitale. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GORIZIA, 02/07/2020).
Cass. civ. n. 25042/2019
L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o anche eventuali, inclusi gli stanziamenti del bilancio della pubblica amministrazione per il finanziamento di un'opera pubblica andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), in quanto la perenzione a fini amministrativi consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto sul diritto di credito fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione.
Cass. civ. n. 26042/2018
In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c..
Cass. civ. n. 1545/2017
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c.
L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 685/2012
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c..
Cass. civ. n. 15374/2007
Il limite della impignorabilità della retribuzione oltre il quinto non opera con riferimento all'esecuzione promossa dal creditore per contributo al mantenimento della prole, avendo questo funzione alimentare.
Cass. civ. n. 4212/2007
Nell'espropriazione forzata, che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione, sotto alcuno dei possibili profili in cui questa può essere articolata. Di conseguenza, nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico, poiché in tal caso la questione attiene al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato (il quale ultimo si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge, con conseguente carenza di interesse del terzo a dedurre siffatta doglianza nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione). Inoltre, la circostanza dell'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa.
Cass. civ. n. 2719/2007
I limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, c.p.c., non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell'art. 46 legge fall., che affida al giudice il potere discrezionale di determinare la eventuale devoluzione al fallito, e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione.
Cass. civ. n. 963/2007
A seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte costituzionale, non sussiste più l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, ma anche essi sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte.
Cass. civ. n. 15601/2005
Le somme di denaro della P.A. possono essere considerate impignorabili soltanto per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera iscrizione nel bilancio, in quanto, al di là dei caratteri di neutralità e fungibilità propri del denaro, al quale non può ritenersi connaturata una specifica destinazione, la funzione amministrativa non può svolgersi in contrasto col principio, sancito dall'art. 2740, secondo comma c.c., secondo cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta competenza del legislatore. Non sono quindi impignorabili i fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti, non essendo l'indisponibilità degli stessi prevista da alcuna norma, e non potendo estendersi ad essi né l'art. 545, terzo e quarto comma c.p.c. ed il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, i quali presuppongono che il debitore escusso sia il dipendente, né l'art. 2117 c.c., il quale, nel dichiarare impignorabili i fondi speciali per l'assistenza e la previdenza, detta una norma di carattere eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica.
Cass. civ. n. 9950/2004
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere, a norma del quarto comma dell'art. 545 c.p.c.
Cass. civ. n. 9904/2003
In base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, c.c. e 545, n. 3 c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico. In particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore, tuttavia, essa torna ad operare, anche in caso di compensazione atecnica, qualora esista una clausola del contratto collettivo che lo preveda, salvo diversi accordi contenuti nel contratto individuale (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito, che non aveva dato adeguato conto dell'applicabilità o meno alla fattispecie concreta dell'art. 64 del contratto collettivo per le aziende di credito che escludeva la compensazione atecnica illimitata).
Cass. civ. n. 9630/2003
In materia di espropriazione forzata e sequestro conservativo dei crediti, il limite stabilito dagli artt. 545, quarto comma, e 671, c.p.c., all'assoggettamento a pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro previsti dall'art. 545, terzo comma, c.p.c., fissato nella misura di un quinto, rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico e costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito, cosicché non è opponibile dal cessionario del credito ai suoi creditori.
Cass. civ. n. 11345/1999
La parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall'art. 545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l'indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento.
Cass. civ. n. 5692/1995
La ritenuta mensile sullo stipendio o salario del prestatore di lavoro subordinato in regime di diritto privato per il pagamento rateale di un mutuo concessogli dal datore di lavoro, effettuata non a causa di una cessione volontaria del credito di lavoro da parte del dipendente, ex artt. 1260 ss. c.c., ma a titolo di compensazione legale di due crediti entrambi liquidi ed esigibili, ex artt. 1241 ss. c.c., va computata, ai sensi dell'art. 545, quinto comma, c.p.c., al fine dell'osservanza della misura massima della metà della retribuzione assoggettabile a pignoramento per il simultaneo concorso di più crediti azionati contro il debitore esecutato nelle forme della espropriazione mobiliare presso terzi.
Cass. civ. n. 4488/1994
In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali declaratorie — di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 — di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause siffatte.
Cass. civ. n. 5378/1991
La parziale pignorabilità degli stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro privato, è prevista dall'art. 545 c.p.c. in considerazione della natura di tali crediti; natura che non viene meno nel momento della cessazione del rapporto di lavoro che ne costituisce la fonte, come risulta dal terzo comma dello stesso art. 545 che, contemplando espressamente anche le indennità dovute a causa di licenziamento, conferma la derivazione dei limiti di pignorabilità dalla natura di dette indennità e così l'irrilevanza della persistenza o cessazione del relativo rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 3518/1985
Qualora, nell'esecuzione forzata promossa dal lavoratore contro il datore di lavoro per il pagamento di spettanze inerenti al rapporto di lavoro, il debitore esecutato ottenga la conversione del pignoramento mediante il versamento di una somma su libretto bancario di deposito a risparmio intestato al lavoratore procedente, e tale somma venga poi assegnata a tale creditore dal giudice dell'esecuzione, il credito verso la banca depositaria, portato da tale libretto, è autonomo e distinto da quello di lavoro (rimasto soddisfatto a seguito dell'indicata assegnazione), e resta conseguentemente assoggettabile a sequestro o pignoramento, sottraendosi ai divieti o limiti fissati in proposito per i crediti di lavoro (art. 545 c.p.c., D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).