17 Mar Articolo 550 Codice di procedura civile — Pluralità di pignoramenti
Posted at 10:28h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo – Del processo di esecuzione > Titolo II – Dell’espropriazione forzata > Capo III – Dell’espropriazione presso terzi > Sezione I – Del pignoramento e dell’intervento
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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